È stato reso noto lo schema di decreto attuativo della delega contenuta al comma 2° dell’art. 11 legge 15 dicembre 2011, n. 217. Da tale schema, salve modifiche che fossero richieste dalle competenti commissioni parlamentari ovvero dalla Conferenza Unificata ex art. 8 D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è sin d’ora possibile ricavare utili indicazioni sul contenuto della emananda disciplina in tema di concessioni di beni demaniali marittimi.
Finalità della nuova disciplina in tema di concessione di beni demaniali marittimi sono, ai sensi dell’art. 1 dello schema, da un lato, “incrementare l’efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l’offerta turistica”, dall’altro lato, “promuovere la pianificazione e la gestione integrata della zona costiera come strumento essenziale per la sua conservazione e il suo sviluppo sostenibile”.

Dispone infatti l’art. 1, comma 1°, dello Schema di decreto delegato: «il presente decreto disciplina le concessioni dei beni demaniali marittimi, al fine di incrementare l’efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l’offerta turistica, e di promuovere la pianificazione e la gestione integrata della zona costiera come strumento essenziale per la sua conservazione e il suo sviluppo sostenibile».

Mediante la riforma delle concessioni demaniali marittime si mira cioè a migliorare l’offerta turistica a favore dell’utenza, ma al contempo è intenzione del legislatore delegato garantire la conservazione e lo sviluppo sostenibile della zona costiera, di cui si ribadisce il “diritto” libero e gratuito all’accesso e alla fruizione della battigia.

Con le successive disposizioni il legislatore delegato specifica le finalità e le attività che giustificano l’uso particolare del demanio marittimo, le modalità di affidamento delle aree demaniali marittime dedicate ad attività turistico-ricreative e a strutture per la nautica da diporto, l’indennizzo per il concessionario uscente, i casi di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse e di decadenza dalla stessa per inadempienze del concessionario.

(a cura dell’Avv. Ettore Nesi – commento estratto dalla monografia  “Il demanio marittimo tra Stato e Autonomie locali: alla ricerca di una difficile sintesi”, in corso di pubblicazione)

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Schema del Decreto legislativo recante revisione e riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 – legge comunitaria 2010.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

VISTO l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime;

VISTO l’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, il quale, a seguito della procedura europea di infrazione n. 2008/4908, ha disposto;

– che nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data;

– la soppressione dell’articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione;

CONSIDERATO che, con la citata procedura di infrazione n. 2008/4908, la Commissione europea ha sollevato questioni di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni di beni demaniali marittimi e di talune iniziative legislative regionali;

RILEVATO che la ricordata procedura di infrazione n. 2008/4908 risulta archiviata dalla Commissione europea in data 27 febbraio 2012, a seguito dell’intervenuta emanazione della richiamata legge 15 dicembre 2011, n. 217;

CONSIDERATO che, onde evitare la possibile riapertura della suddetta procedura di infrazione, è necessario provvedere alla disciplina delle modalità di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi in vista della predetta scadenza del 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, comma 18, stabilisce che il procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative deve realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l’articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che stabilisce che al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalità di affidamento appositamente definiti nell’ambito dell’intesa raggiunta ai sensi del citato articolo 1, comma 18;

VISTO il codice della navigazione adottato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTO il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni;

VISTI gli articoli 104, 105 e 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e successive modificazioni;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ___________________;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza Unificata, sancita nella seduta del ___________________;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _________________;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari europei;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Finalità)

1. Il presente decreto disciplina le concessioni dei beni demaniali marittimi, al fine di incrementare l’efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l’offerta turistica, e di promuovere la pianificazione e la gestione integrata della zona costiera come strumento essenziale per la sua conservazione e il suo sviluppo sostenibile.
2. Resta fermo, in assoluto, il diritto libero e gratuito di chiunque all’accesso ed alla fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione. Le amministrazioni competenti assicurano l’effettivo esercizio di tale diritto, fatta salva l’osservanza delle limitazioni per esigenze di sicurezza correlate alle attività che si svolgono in ambiti militari, produttivi e portuali.

ART. 2
(Concessione di beni demaniali marittimi)

1. La concessione dei beni demaniali marittimi, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, può essere rilasciata per finalità turistico-ricreative, per l’esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie.

ART. 3
(Durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative)

1. La durata delle concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative, non può essere inferiore a sei anni, né superiore a venticinque anni, ed è individuata in modo da assicurare un uso rispondente all’interesse pubblico, nonché in misura proporzionata all’entità ed alla rilevanza economica degli investimenti e delle opere che devono essere realizzate dal concessionario.
2. Con riguardo alle concessioni demaniali marittime di cui all’articolo 2 di competenza regionale, le regioni fissano con legge la durata delle stesse nel rispetto di quanto previsto dal comma 1. I piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo adottati dalle regioni, nonché gli strumenti urbanistici comunali in materia di utilizzazione di aree demaniali marittime e degli arenili, comunque denominati, si conformano a quanto previsto nel presente articolo.

ART. 4
(Modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative)

1. Le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono affidate mediante procedure competitive di selezione tra i candidati potenziali ai sensi di quanto previsto nel presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37, primo e secondo comma, del codice della navigazione, nonché dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.
2. Le amministrazioni concedenti determinano le modalità di espletamento delle procedure competitive di cui al comma 1, e fissano i criteri di partecipazione dei concorrenti e di selezione delle offerte sulla base di quanto previsto nel presente decreto.
3. La migliore offerta è selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di un piano economico – finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per l’arco temporale oggetto della concessione. L’autorità concedente stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta tra i seguenti:
a) la misura degli investimenti di carattere durevole, anche di natura immobiliare, e degli interventi di recupero ambientale, da realizzare nel corso della concessione;
b) gli strumenti di finanziamento degli investimenti di cui alla lettera a);
c) la durata della concessione, nel rispetto dei limiti di legge ed in correlazione con il criterio di cui alla lettera a);
d) la natura e gli standard qualitativi dei servizi offerti, anche con riguardo all’offerta di specifici servizi turistici in periodi dell’anno non di alta stagione;
e) la qualità degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali e le specificità culturali del territorio;
f) la previsione di misure per la fruibilità degli impianti e dei servizi per i soggetti diversamente abili;
g) la previsione progettuale di occupazione con manufatti amovibili ed a basso impatto ambientale, di utilizzazione di materiali ecocompatibili nella propria attività e di impiego di energie rinnovabili;
h) l’impegno del concorrente ad assicurare il mantenimento degli esistenti livelli occupazionali;
i) la capacità di interazione dei servizi offerti con il sistema turistico nell’ambito territoriale di riferimento, anche attraverso la partecipazione a forme di aggregazione consortili o cooperativistiche che svolgano attività o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità;
l) solo in fase di prima applicazione del presente decreto, la professionalità acquisita dall’offerente nell’esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative, e la professionalità acquisita relativamente all’area alla quale si riferisce la procedura, da valutare nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo;
m) la implementazione di soluzioni tecniche che supportino l’accessibilità e la fruibilità della battigia, in linea con quanto previsto all’articolo 1, comma 2.
4. Il canone della concessione demaniale, in quanto determinato sulla base di criteri previsti da legge statale, non può costituire criterio di valutazione dell’offerta.
5. Entro il 31 dicembre 2014, le regioni definiscono schemi tipo di bandi e lettere d’invito per l’affidamento delle concessioni di cui al presente articolo, nonché schemi tipo di atti di concessione, nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto ed in considerazione delle rispettive specificità territoriali ed economiche.

ART. 5
(Requisiti per la partecipazione alle procedure di selezione)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di selezione, e non possono essere affidatari delle concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative, i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti sia operante uno dei divieti di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; se si tratta di altro tipo di società, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, nonché il socio unico persona fisica ovvero il socio controllante secondo i criteri di cui all’articolo 2359 del codice civile;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare, del direttore tecnico, degli amministratori, o nei confronti dei soci delle società di persone, o nei confronti dei soci delle società di capitali che si trovino in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di indizione della procedura di selezione, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero dei canoni relativi a concessioni demaniali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
f) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
g) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
h) nei cui confronti sia stata applicata, a qualsiasi titolo, una sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
2. Il soggetto partecipante alla procedura di selezione attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera e), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera f), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
3. Sono comunque esclusi i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Al fine di cui al presente comma, il soggetto partecipante alla procedura di selezione allega alla domanda di partecipazione, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), l’amministrazione concedente esclude i soggetti partecipanti alla procedura di selezione per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta.
4. L’amministrazione concedente precisa i requisiti di capacità economico-finanziaria che devono essere posseduti dai soggetti partecipanti alla procedura di selezione, nonché gli altri eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale che ritiene di richiedere, i quali devono essere proporzionati alle caratteristiche ed al valore della concessione.
5. L’amministrazione concedente può altresì stabilire che un operatore economico possa essere titolare, nell’ambito territoriale di riferimento, di un massimo di due concessioni, prevedendo apposite cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di selezione.

ART. 6
(Indennizzo a favore dei concessionario uscente)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alla prima procedura di selezione per l’affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative, il concessionario uscente ha diritto alla corresponsione, a carico del concessionario subentrante, di un indennizzo determinato ai sensi del presente articolo.
2. Almeno sei mesi prima della scadenza delle concessioni, sono individuati i beni aziendali non integralmente ammortizzati ai sensi della normativa fiscale, che devono essere ceduti da parte del concessionario uscente a quello subentrante, gli investimenti effettuati nel corso della concessione e l’avviamento dell’azienda commerciale.
3. Il valore complessivo dei beni aziendali, degli investimenti e dell’avviamento di cui al comma 2 è quantificato dall’amministrazione concedente sulla base dei seguenti criteri:
a) quanto ai beni aziendali non ammortizzabili, sulla base di perizia giurata di stima redatta da un tecnico abilitato e nominato dall’amministrazione concedente, da acquisirsi a spese del concessionario uscente;
b) quanto agli investimenti, sulla base del relativo piano di ammortamento, e con riguardo alla quota parte non ammortizzata ai sensi della normativa fiscale;
c) quanto all’avviamento, sulla base dei redditi dichiarati o accertati ai fini delle imposte sui redditi in relazione agli ultimi tre periodi d’imposta anteriori.
4. Il valore determinato ai sensi del comma 3 deve essere reso pubblico in occasione della indizione della procedura competitiva di selezione, e deve essere corrisposto dal concessionario subentrante al concessionario uscente. Il rilascio della concessione è subordinato al previo pagamento dell’indennizzo da parte del concessionario subentrante.
5. Fuori dei casi previsti nei commi da 1 a 4, il concessionario uscente ha comunque diritto alla corresponsione di un indennizzo per gli interventi effettuati a proprie spese nel corso della concessione e non previsti nel piano economico – finanziario, effettuati su richiesta dell’amministrazione concedente, ovvero in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati per tali dalle autorità competenti, ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge. L’indennizzo di cui al presente comma è calcolato ai sensi del comma 3, ed è posto a carico del concessionario subentrante ai sensi del comma 4.

ART. 7
(Revoca della concessione di beni demaniali marittimi – Equo indennizzo)

1. L’articolo 42 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
” ART. 42
(Revoca delle concessioni)
L’amministrazione concedente può procedere alla revoca totale o parziale della concessione dei beni demaniali marittimi, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
La revoca della concessione, in via generale, non dà diritto ad alcun indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un’adeguata riduzione del canone, salva la facoltà di rinuncia alla concessione ai sensi dell’articolo 44:
Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili, l’amministrazione concedente, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere unicamente un equo indennizzo non superiore al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l’equo indennizzo non può essere superiore rispetto al valore delle opere esistenti al momento della revoca, detratto l’ammontare degli ammortamenti effettuati.”.

ART. 8
(Decadenza dalla concessione di beni demaniali marittimi)

1. L’articolo 47 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
” ART. 47
(Decadenza dalla concessione)
L’amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione dei beni demaniali marittimi nei seguenti casi.
a) per mancato avvio della gestione nel termine assegnato;
b) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell’atto di concessione nei termini assegnati;
c) per mancato esercizio della concessione per un periodo fissato a questo effetto nell’atto di concessione, o per cattivo uso della stessa;
d) per il mutamento sostanziale dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
e) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall’atto di concessione;
f) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
g) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni edilizie o urbanistiche sull’area oggetto della concessione, che costituiscono automaticamente inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione;
h) per ogni ulteriore inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione, o derivanti da norme di legge o da regolamenti.
In caso di decadenza dalla concessione, al concessionario non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute:
L’amministrazione concedente effettua accertamenti periodici in ordine all’esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario ed all’osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene.”.

ART. 9
(Subingresso nella concessione)

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 45-bis e 46 del codice della navigazione, in caso di cessione o affitto delle aziende per l’esercizio delle attività indicate all’articolo 2, il subingresso nella relativa concessione del cessionario o dell’affittuario è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, che sono preventivamente verificati dall’amministrazione concedente.

ART. 10
(Disposizioni speciali per le concessioni di beni demaniali marittimi dedicate alla nautica da diporto)

1. Sono strutture dedicate alla nautica da diporto:
a) il ‘porto turistico’, ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;
b) l’ ‘approdo turistico’, ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;
c) i ‘punti d’ormeggio’, ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
2. La durata delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1, lettere a) e b), non può essere inferiore a trenta anni, né superiore a cinquanta anni. La durata delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1, lettera c), non può essere inferiore a sei anni, né superiore a venti anni. La durata delle concessioni di cui al presente comma è individuata in modo da assicurare un uso rispondente all’interesse pubblico, nonché in misura proporzionata all’entità ed alla rilevanza economica degli investimenti e delle opere che devono essere realizzate dal concessionario. Con riguardo alle concessioni demaniali marittime di cui al presente comma di competenza regionale, le regioni fissano con legge la durata delle stesse nel rispetto di quanto previsto nei precedenti periodi.
3. Le concessioni demaniali marittime di cui al presente articolo sono affidate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37, primo e secondo comma, del codice della navigazione, dei principi dei Trattati europei e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento. Trovano comunque applicazione i principi di cui agli articoli 5, 6 e 9 del presente decreto.
4. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabilite, nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, le disposizioni di attuazione relative alle concessioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare l’omogeneo sviluppo del turismo portuale.

ART. 11
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento dei compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 12
(Abrogazioni)

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l’articolo 01 ed il comma 4-bis dell’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 10, comma 4, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.