Avv. Ettore Nesi – URBANISTICA: Breve nota sui limiti che incontra la discrezionalità della P.A. in sede di formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali

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Le scelte dell’Amministrazione Comunale in materia urbanistica sono altamente discrezionali, salvo che non siano palesemente illogiche (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 20 luglio 2011, n. 1272 «le scelte effettuate dalla P.A. in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale che, nel merito, appare insindacabile e, per ciò stesso, attaccabile solo per errori di fatto, per abnormità e irrazionalità delle stesse (tra le tante, cfr. Cons. Stato, Sezione VI, 16 febbraio 2011, n. 1015; Sez. IV, 6 febbraio 2002, n. 664; 27 luglio 2010 n. 4920)»).

Cosicché – osserva sempre il TAR Toscana – «in ragione di tale discrezionalità, l’Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella predetta sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l’impostazione del piano (cfr. Cons. St., Sez. IV, 10 agosto 2004, n. 4550)» (T.A.R. Toscana, Sez. I, sent. n. 1272/2011 cit.)

Ed ancora: «le scelte adottate per ciò che attiene alla destinazione delle singole aree non necessitano di una specifica motivazione se non nel caso che la scelta vada ad incidere negativamente su posizioni giuridicamente differenziate ravvisabili unicamente, però, nell’esistenza di piani e/o progetti di lottizzazione convenzionati già approvati o situazioni di diverso regime urbanistico accertate da sentenze passate in giudicato (in tal senso, ex plurimis, Cons. St., Sez. IV 10 febbraio 2009, n. 2418)» (T.A.R. Toscana, Sez. I, sent. n. 1272/2011).

L’appena citato indirizzo del TAR Toscana ha tuttavia precisato che le previsioni urbanistiche del RUC relative ad opere pubbliche (nella specie si trattava di parcheggi) debbono essere parametrate agli standard urbanistici.

Con riferimento ad area privata destinata a pubblico parcheggio, ha osservato il TAR che il Comune avrebbe dovuto fornire «puntuali chiarimenti atti a precisare la carenza, al riguardo, di idonei e predefiniti standard urbanistici, giustificativa della contestata previsione» (T.A.R. Toscana, Sez. I, sent. n. 1272/2011).

Dalla giurisprudenza del TAR Toscana, si ricava pertanto il principio secondo cui il sindacato sulla ragionevolezza delle previsioni urbanistiche dei Regolamenti Urbanistici è legato al rispetto o meno degli standard urbanistici.