Avv. Ettore Nesi – PUBBLICO IMPIEGO: Breve nota sulla stabilizzazione dei precari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

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L’art. 1, comma 519, della Legge Finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), disciplinò la stabilizzazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In base a quanto previsto dal citato comma 519, avrebbe potuto aspirare alla stabilizzazione il volontario “in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge“.

Con Decreto Ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007 venne indetta la procedura selettiva «per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria, per la copertura dei posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, comma 519 della legge n. 296/2006, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del C.N.VV.F. che, alla data del 1° maggio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni e, alla medesima data, abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio» (art. 1 D. M. n. 3747/2007).

Successivamente alla pubblicazione del suddetto bando di concorso (d.M. n. 3747 del 27 agosto 2007), il comma 91° dell’art. 3 legge n. 244/2007 dettò una norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 519, legge n. 296/2006, in base alla quale «il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell’effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquiennio».

In proposito, ha osservato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 9 del 24 maggio 2011, che «la norma dell’art. 3, comma 91, della legge n. 244 del 2007 si qualifica come interpretativa, e quindi retroattiva, in quanto assegna “alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario” (Corte Costituzionale, 28 marzo 2008, n. 74)» (Cons. St., Ad. Plen., 24 maggio 2011, n. 9).

Le Sezioni semplici del Consiglio di Stato ha altresì osservato che «poiché l’intento del legislatore è stato quello di stabilizzare personale volontario dei vigili del fuoco munito di comprovata e aggiornata professionalità, la preferenza accordata ai lavoratori effettivamente utilizzati per almeno centoventi giorni negli ultimi cinque anni rispetto agli altri rimasti inattivi, seppure iscritti da più tempo negli appositi elenchi, soddisfa tale esigenza, mentre il vincolo delle risorse disponibili giustifica il parametro temporale prescelto (triennio di iscrizione e centoventi giorni di effettivo utilizzo) rispetto ad altri requisiti che per la loro ampiezza determinerebbero un’eccessiva crescita degli aspiranti, con oneri insostenibili per la finanza pubblica, non risultando altresì di per sé arbitraria l’opzione legislativa di valorizzare la collocazione temporale del servizio prestato ai fini del riconoscimento di un dato beneficio in favore di pubblici dipendenti (sentt. n. 430 del 2004, 376 del 2008; ordd. n. 439 del 2001, 70 del 2009, 59 del 2010; Corte costituzionale, 28 ottobre 2010, n. 303). Di conseguenza, l’intervento di cui all’art.3 comma 91 della legge finanziaria per il 2008 ha solo effetti chiarificatori, del tutto ragionevoli, riguardo le modalità applicative del requisito dei centoventi giorni, esso, pertanto, reca una vera e propria interpretazione autentica (con attribuzione alla norma di un significato desumibile dall’inciso “nei limiti”) e non può non avere una portata retroattiva» (Cons. St., Sez. I, 19 maggio 2012, parere n. 2394).

Invero, leggi retroattive che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti, come possono essere quelle interpretative, sono di per sé capaci di provocare una lesione al principio di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica (cfr. Corte Costituzionale, 4 novembre 1999, n. 419). Sennonché, nel caso della procedura di stabilizzazione del personale volontario del CNVF,  il Giudice Amministrativo ha ritenuto che «il significato normativo dell’ultimo periodo dell’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 riguardo all’arco temporale di svolgimento del servizio richiesto di 120 giorni non poteva dirsi di chiarezza immediata e tale da far maturare un legittimo affidamento in un suo evidente e univoco significato, in quanto la disposizione poteva risultare, come prima illustrato, quantomeno ambigua e quindi riconoscibile come soggetta ad un possibile intervento interpretativo» (Cons. St., Ad. Plen., sent. n. 9/2011, cit.).

Ne consegue che «un tale affidamento non può dirsi formato se il significato normativo della disposizione interpretata non risultava all’origine siffattamente chiaro da ingenerare affidamento nella sua univoca applicazione, ma era invece obbiettivamente caratterizzato da una riconoscibile ambiguità idonea a produrre incertezza sulle modalità applicative, e se tra i suoi possibili significati vi era quello poi scelto dalla norma interpretativa che, in tale caso, non può dirsi veicolo di un regolamento irrazionale della fattispecie» (Cons. St., Ad. Plen., sent. n. 9/2011, cit.).