Avv. Ettore Nesi – DIRITTO SUCCESSORIO: Breve nota sul c.d. retratto successorio
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Dispone l’art. 732 (Diritto di prelazione) cod. civile:
«[I] Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.
[II] Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali».
In base all’art. 732 c.c. riconosce agli eredi in regime di comunione il c.d. retratto successorio. Allorché uno dei coeredi intenda alienare ad un estraneo la propria quota (in tutto o in parte) è tenuto a notificare la proposta di acquisto, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, al fine di consentire il loro subentro nell’acquisto. La ratio del diritto di prelazione è quella di evitare l’intrusione di estranei nella comunione ereditaria, normalmente composta dai membri di una stessa famiglia (cfr. Cass., Sez. II, 2 agosto 1990, n. 7749). Nel caso di alienazione di una quota di eredità, infatti, attraverso il retratto successorio si vuole perciò favorire tra i possibili acquirenti uno dei coeredi.
Qualora la notizia dell’alienazione non fosse stata inoltrata ai coeredi, il codice sanziona tale omissione riconoscendo ai coeredi il “diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria” (così l’ultima parte dell’art. 732, comma 1°, c.c.). Il diritto di riscatto consente pertanto al coerede pretermesso di subentrare all’acquirente nella titolarità della quota ideale ceduta, allo stesso prezzo concordato dai contraenti originari.