Avv. Ettore Nesi – CONTRATTI PUBBLICI – Appalti pubblici di servizi. Raggruppamenti temporanei di imprese. Requisiti di capacità tecnico – professionale e di capacità economico finanziaria. Percentuale minima in capo alle imprese partecipanti al R.t.i. Insussistenza. Rileva il possesso dei requisiti speciali da parte del R.t.i. nel suo complesso

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In tema di partecipazione alle gare pubbliche di raggruppamenti temporanei di imprese, il comma 13° dell’art. 37 del codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) codifica il principio di necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese e quote di esecuzione, in virtù del quale occorre verificare la coerenza dei requisiti di qualificazione delle imprese associate con l’entità delle prestazioni dalle stesse assunte

Il comma 2-bis, lettera a) dell’art. 1 (“Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”) D.L. 6 luglio 2012, n. 95 conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135 ha modificato l’art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 circoscrivendo il principio di necessaria corrispondenza tra al settore degli appalti pubblici, con ciò escludendo gli appalti di servizi.

Pertanto – salvo che la lex specialis non preveda alcuna corrispondenza tra quote e relativi requisiti di qualificazione e quota di esecuzione dell’appalto ad opera delle imprese mandanti dell’ATI – deve ritenersi sufficiente la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico/professionale e di capacità economico/finanziaria dal raggruppamento temporaneo di imprese nel suo complesso.

Né può ritenersi che, in subiecta materia, la normativa settoriale (segnatamente gli artt. 40-42 D.Lgs. n. 163/2006), prescriva quote percentuali dei requisiti di qualificazione e/o di capacità che debbono essere possedute da ciascuna impresa componente del raggruppamento.

Inoltre, nelle gare di pubbliche per l’affidamento di appalti di servizi non trova applicazione l’art. 92 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il quale prevede al comma 2° che, nel caso di R.t.i. di tipo orizzontale, «i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell’importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell’importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara».

La previsione di una percentuale minima del 10% per le imprese mandanti del raggruppamento non può essere infatti richiamata nel settore degli appalti pubblici di servizi, riferendosi esclusivamente a quello degli appalti di lavori pubblici (Capo IV, “Soggetti abilitati ad assumere lavori”).

Nel caso di appalti di servizi, non può che trovare applicazione l’art. 275, secondo comma, del D.P.R. 207/2010, a tenore del quale, per i raggruppamenti temporanei di imprese, «il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria».

Come recentemente osservato dal T.A.R. Campania Napoli, con riguardo all’appalto di servizi, «la concreta determinazione della soglia minima dei requisiti di qualificazione in capo alle mandanti è rimessa alla lex specialis, ferma restando la necessità che l’impresa mandataria, in linea con il ruolo preminente che riveste all’interno del raggruppamento (in quanto rappresentante dell’associazione e interlocutrice diretta dell’amministrazione) assuma la quota maggioritaria dell’appalto, previa corrispondente partecipazione nel raggruppamento» (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 19 dicembre 2013,  n. 5890; nello stesso senso cfr. parere n. 13 dell’8 febbraio 2012 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici).