Avv. Ettore Nesi – DEMANIO – Giurisdizione in tema di controversie relative alla titolarità di beni demaniali

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Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo, approvato con il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”.

Le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, sono quelle con «contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali» (Cass., SS.UU., 10 dicembre 2013, n. 27496)

Nelle ipotesi, invece, di controversie che coinvolgano la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando venga contestato l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, quando cioè la critica non si appunti all’accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull’an che sul quantum), tali controversie, in base ai criteri generali di riparto, sono attratte nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (cfr. SS.UU. sent. n. 27496/2013 cit.).

Qualora la controversia tra P.A. e privato abbia per oggetto la natura demaniale o meno di un bene e sia volta, per il privato, ad accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà, tale controversia, per costante giurisprudenza delle Sezioni Unite, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto, «quali che siano le diverse formulazioni della domanda, ha per oggetto la verifica dell’esistenza ed estensione di un diritto soggettivo – il diritto di proprietà – dell’attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico» (Cass., SS.UU., 9 settembre 2013, n. 20596).

Quando cioè la controversia tra P.A. e privato si esaurisca nell’indagine sulla titolarità della proprietà del bene contestato, si ha una controversia di carattere paritario. Ciò in quanto «la demanialità consegue direttamente dalla legge (art. 822 cod. civ. e art. 28 c.n.), e non postula l’emanazione di atti amministrativi» (Cass., SS.UU., 9 settembre 2013, n. 20596).