Avv. Ettore Nesi – CODICE DEL CONSUMO – Associazioni dei consumatori. Legittimazione a ricorrere

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L’art. 137 (“Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale”) D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo”) prevede che «presso il Ministero delle attività produttive è istituito l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale».

Come osservato dal Consiglio di Stato, ciascuna associazione dei consumatori, quando iscritta nell’elenco de quo, è titolare «di una posizione di valenza pubblicistica da attuare mediante interventi di tutela degli utenti» (Cons. St., Sez. V, 30 agosto 2013,  n. 4333).

In virtù di tale iscrizione, ciascuna associazione dei consumatori non assume “soltanto la veste di mero denunciante di eventuali abusi in pregiudizio dei consumatori e degli utenti”, né esercita “generico potere di vigilanza sulle vicende attinenti al consumo” (sent. n. 4333/2013 cit.).

Secondo la Sezione V del Consiglio di Stato l’iscrizione nell’elenco, di cui all’art. 137 cod. consumo, attribuisce alle associazioni il potere di concorrere «alla concreta affermazione del principio di legalità nell’ampio e delicato settore del consumo, potendo intraprendere autonome iniziative processuali con le modalità e nelle forme indicate dalle norme di legge» (sent. n. 4333/2013 cit.).