Avv. Ettore Nesi – URBANISTICA – Delimitazione dei centri abitati

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Con l’art. 17 legge 6 agosto 1967, n. 765 venne introdotto nella legge 17 agosto 1942, n. 1150 l’art. 41-quinquies il quale stabilì che «nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni: a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la Soprintendenza competente, e di un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti del territorio».

Anteriormente all’introduzione di tale disposizione non occorreva invero alcun atto formale di delimitazione del perimetro di centro abitato. E, in assenza di piano regolatore generale, si può intendere per “centro abitato” «qualunque raggruppamento edilizio facente parte o no del nucleo urbano, anche se esso non raggiunga la consistenza di frazione o borgata, dotato di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (ex multis C.d.S., sez. IV, 28.08.1990 n. 612 e C.d.S., sez. V, 18.03.1991 n. 271)» (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 13 maggio 2013,  n. 284).

Secondo la giurisprudenza amministrativa, in mancanza di perimetrazione del centro abitato non può farsi ricorso a quella effettuata ex artt. 3, comma 1°, punto 8, e 4 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Viene infatti osservato che la “delimitazione del centro abitato” ex art. 4 c.d.s. non possa assumere alcuna rilevanza ai fini edilizi ed urbanistici, ciò in quanto «la perimetrazione del centro abitato è quella effettuata in una prospettiva prettamente urbanistica “con deliberazione del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la Soprintendenza competente”, come in origine disciplinata dall’articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765» (T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 10 maggio 2013,  n. 709).

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