Avv. Ettore Nesi – AZIONI POSSESSORIE – Azione di manutenzione. Molestie di diritto

_________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 1170 (“Azione di manutenzione”) cod. civile «chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili, può entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo».

L’azione di manutenzione può essere esercitata anche contro le c.d. molestie di diritto.

Infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «la molestia possessoria può realizzarsi, anche senza tradursi in attività materiali, attraverso manifestazioni di volontà che devono – però – esprimere la ferma intenzione del dichiarante di tradurre in atto il suo proposito, mettendo in pericolo l’altrui possesso» (Cass., Sez. II, 12 novembre 2013, n. 25441).

Occorre tuttavia tener presente che «se le manifestazioni di volontà – siano esse verbali o scritte – siano rivolte all’affermazione di un diritto proprio o alla negazione di un diritto altrui, senza far temere imminenti azioni materiali contrastanti con la situazione di possesso, non si è in presenza di molestia possessoria, bensì solo di espressioni intese ad evitare – se possibile – una controversia giudiziaria» (sent. n. 25441/2013 cit.).