Avv. Ettore Nesi – DIRITTO DEL LAVORO – Diligenza del prestatore di lavoro

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Ai sensi dell’art. 2104 (“Diligenza del prestatore di lavoro”) cod. civile, il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall’interesse dell’impresa.

L’obbligo di diligenza ex art. 2104 c.c. costituisce «una specificazione del principio generale fissato dall’art. 1176 c.c., comma 2, e deve essere pertanto valutato con riguardo alla natura dell’attività esercitata» (cfr. Cass., Sez. Lav., 9 ottobre 2013, n. 22965).

Si tratta di un obbligo avente carattere oggettivo, in quanto legato ad una valutazione di adeguatezza della prestazione in relazione all’interesse del datore di lavoro e non invece legato all’impegno e allo sforzo oggettivo del lavoratore (cfr. sent. n. 22965/2013 cit., secondo cui «affinché la prestazione possa dirsi adeguata, ossia conforme a corretta osservanza dell’obbligo di diligenza di cui all’art. 2104 c.c., occorre che il giudizio di conformità sia condotto alla stregua del criterio oggettivo dell’adeguamento della prestazione all’interesse dell’impresa, e non invece alla stregua del convincimento solo soggettivo del lavoratore che ritenga, secondo una propria valutazione, di avere posto in essere uno sforzo e/o un impegno sufficiente e dunque, a suo avviso, adeguato»).

L’inosservanza dei doveri di diligenza comporta non solo l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ma anche l’obbligo del risarcimento del danno cagionato all’azienda per responsabilità contrattuale (cfr. sent. n. 22965/2013 cit.).