Avv. Ettore Nesi – DIRITTO CIVILE – Deposito in albergo

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In base all’art. 1783 (“Responsabilità per le cose portate in albergo”) c.c. gli albergatori sono responsabili di ogni sottrazione delle cose portate dai clienti in albergo.

Tale responsabilità sussiste anche nel caso in cui il cliente non abbia potuto godere del servizio di custodia di cose di valore, offerto dalla struttura ricettiva, per indisponibilità del servizio, quando esso sia limitato a determinate fasce orarie.

Secondo la giurisprudenza di legittimità «la colpa dell’albergatore – che giustifica la responsabilità per l’intero valore degli oggetti rubati – va individuata tenendo conto che, in relazione alle attività di impresa, costituiscono colpa anche le carenze di carattere organizzativo che abbiano esposto i beni dei clienti a rischi ai quali non sarebbero stati esposti, ove l’imprenditore avesse affrontato i costi necessari a fornire uno standard di sicurezza più elevato, in relazione ai rischi ordinariamente prevedibili ed evitabili e tenuto conto della natura e del valore della prestazione alberghiera» (Cass., Sez. III, 7 maggio 2009, n. 10493).