Avv. Ettore Nesi – DIRITTO CIVILE – Accessione. Esercizio dello ius tollendi e diritto all’indennità per il terzo costruttore in buona fede

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Ai sensi dell’art. 936 cod. civile il proprietario del suolo acquista ipso iure la proprietà delle opere presenti sul proprio fondo e costruite da un terzo con materiali propri, laddove per terzo deve ritenersi il soggetto che non sia legato al dominus soli in virtù di preesistenti rapporti giuridici.

L’art. 936 attribuisce al proprietario la facoltà di ritenere le opere ovvero di esercitare lo ius tollendi.

Nel primo caso sarà dovuta un’indennità al costruttore, nel secondo caso, secondo la giurisprudenza, l’indennità è comunque dovuta nel caso in cui il terzo, in buona fede ex art. 1147 c.c., abbia fatto le opere, nel senso che ha agito con la consapevolezza di non ledere un diritto altrui (cfr. Cass., Sez. II, 4 marzo 2003, n. 3189).