Avv. Ettore Nesi – URBANISTICA – Piano per gli insediamenti produttivi (PIP). Perdita d’efficacia e revoca delle assegnazioni
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L’art. 27 legge 22 ottobre 1971, n. 865 stabilisce che i P.I.P., piani per gli insediamenti produttivi, hanno efficacia per dieci anni dalla loro approvazione e hanno valore di piano particolareggiato d’esecuzione, sono cioè strumenti urbanistici di natura attuativa.
Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, decorsi dieci anni dalla loro approvazione, l’Amministrazione non può disporre la proroga dei P.I.P., potendo «unicamente valutare l’opportunità di predisporre un nuovo strumento con conseguente rinnovazione della scelta pianificatoria attuativa rimasta inattuata» (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, Sentenza 2 ottobre 2013, n. 8551).
Corollario della perdita di efficacia ex lege del piano è la doverosità della revoca delle assegnazioni previamente disposte ai sensi del terzultimo comma dell’art. 27 legge n. 865/1971 (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, sent. n. 8551/2013 cit.).