Avv. Ettore Nesi – DIRITTO CIVILE – Responsabilità civile. Danni da cose in custodia

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L’art. 2051 (“Danno cagionato da cose in custodia”) c.c. prevede che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

In materia di danno cagionato da cose in custodia, «compete al danneggiato provare il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo» (Cass., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7125); il custode, per liberarsi, deve invece dimostrare «l’esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva e idoneo a interrompere quel nesso di causalità» (sent. n. 7125/2013 cit.).

Ricade quindi sul danneggiato l’onere di provare che:

– l’evento lesivo si sia verificato «nel luogo d’incidenza delle particolari condizioni della cosa» (sent. n. 7125/2013 cit.);

– l’evento lesivo appaia come conseguenza normale delle condizioni d’incidenza delle particolari condizioni della cosa (sent. n. 7125/2013 cit.).

Osserva la Sezione III della Cassazione che «il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante» (sent. n. 7125/2013 cit.).

Secondo l’indirizzo in esame non ricade invece sul danneggiato dimostrare che, in presenza delle cautele di cui il danneggiato lamenta la mancanza, l’evento lesivo non si sarebbe verificato (nel caso esaminato dalla S.C. presidi anti scivolo su scala ubicata in edificio pubblico).

Osserva infatti la Sezione II che il nesso di causalità rilevante nella fattispecie di danno cagionato di cose in custodia «è quello in ragione del quale ricorra la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell’evento, nel senso che quest’ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l’evento» (sent. n. 7125/2013 cit.).

Cosicché, nelle ipotesi in cui il danneggiato abbia fornito la prova dell’evento dannoso e delle condizioni peculiari della cosa che l’ha provocato, deve ritenersi dimostrato il nesso causale, essendo semmai onere del custode «dimostrare l’imprevedibilità oggettiva ovvero l’eccezionalità del comportamento della danneggiata ovvero l’intervento di un fatto estraneo interruttivo di quel nesso eziologico, perché da solo idoneo a provocare l’evento, anche in mancanza di quei presidi antinfortunistici in astratto reputati necessari» (sent. n. 7125/2013 cit.).