Avv. Ettore Nesi – EDILIZIA – Legge Tognoli. Parcheggi pertinenziali realizzati nel sottosuolo

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L’art. 9, comma 1°, legge 24 marzo 1989, n. 122 prevede che «i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici».

Per costante giurisprudenza la realizzazione di autorimesse e parcheggi, ai sensi dell’art. 9 c. 1, l. 24/1989 n. 122, è condizionata dal fatto che «questi siano realizzati nel sottosuolo per l’intera altezza, opera cioè solo nel caso in cui, i parcheggi da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari, siano totalmente al di sotto dell’originario piano naturale di campagna; di conseguenza, qualora non si rispetti tale condizione, la realizzazione di un’ autorimessa non può dirsi realizzata nel sottosuolo, per cui in tali casi si applica la disciplina urbanistica dettata per le ordinarie nuove costruzioni fuori terra dal piano regolatore generale» (T.A.R. Marche, Sez. I, Sentenza 25 settembre 2013, n. 640).