Avv. Ettore Nesi – CONTRATTI PUBBLICI – Concessione di servizi. Principio di tassatività delle cause di esclusione

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In base a quanto previsto dall’art. 30 “Concessione di servizi” D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il codice dei contratti pubblici non si applica alle concessioni di servizi.

Il comma 3° dell’art. 30 cit. stabilisce però che la scelta del concessionario debba avvenire «nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità».

In applicazione di tali principi il medesimo comma 3° prescrive che la selezione del concessionario avvenga «previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi».

Di conseguenza, nelle procedure selettive del concessionario di servizi, deve trovare applicazione il principio di tassatività delle cause di esclusione dettato per gli appalti pubblici all’art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163/2006.

Ciò in quanto l’art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163/2006 «indica nella proporzionalità delle prescrizioni della legge di gara il limite alla richiesta di elementi o documenti ulteriori rispetto a quelli essenziali» (Cons. St., Sez. V, Sentenza 9 settembre 2013, n. 4471); cosicché – osserva il medesimo indirizzo – «i provvedimenti di esclusione da una procedura di gara devono quindi essere fondati – in virtù del fondamentale principio di massima partecipazione alla gara e di proporzionalità – su un’espressa comminatoria di esclusione, la quale deve essere non solo univoca ma anche interpretata nel rispetto dei principi di tipicità e tassatività disposti dall’art. 46 comma 1-bis» (sent. n. 4471/2013 cit.).

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