Avv. Ettore Nesi – DEMANIO – Concessioni demaniali marittime. Sospensione sine die del procedimento di rilascio

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Ai sensi del comma 1° dell’art. 36 cod. nav. «l’amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo».

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l’Autorità marittima è munita di ampia discrezionalità nel rilascio di concessioni demaniali.

Al contempo è illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione disponga la sospensione di ogni determinazione in merito a domande di concessioni demaniali, rinviandone il rilascio all’adozione di strumenti pianificatori, difettando il potere soprassessorio in ordine alla definizione del procedimento avviato con un’ istanza del privato (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, Sentenza 19 settembre 2013, n. 1971, laddove viene osservato che la sospensione sine die «risulta palesemente in contrasto col principio di legalità dell’azione amministrativa, secondo il quale ciascuna amministrazione può esercitare soltanto i poteri espressamente previsti dalla legge e secondo le modalità da questa previste; e tanto più ove si tratti di incidere su aspetti in qualche misura legati allo statuto della proprietà privata»).