Avv. Ettore Nesi – DIRITTO CIVILE – Vendita di cosa futura

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Ai sensi dell’art. 1472 (“Vendita di cose future”) cod. civile, «nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza». Secondo la giurisprudenza di legittimità, il contratto di vendita di bene futuro non è un contratto a efficacia reale, bensì a effetti obbligatori. Ciò in quanto possono formare oggetto di proprietà o di diritti reali solo beni già esistenti in natura, cosicché «il trasferimento non si produce immediatamente, in virtù del puro e semplice consenso» (Cass., Sez. III, 22 ottobre 2010, n. 21739). La venuta a esistenza della res alienata costituisce pertanto una condicio iuris di carattere sospensivo (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 21739/2010 cit.).