Avv. Ettore Nesi – UNIONE EUROPEA – Diritto comunitario e CEDU. Comunitarizzazione della CEDU. Esclusione

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1. A seguito del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130), il paragrafo 2° dell’art. 6 del T.U.E. così stabilisce:

«2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati».

Il successivo paragrafo 3 dell’art. 6 T.U.E. prevede che:

«I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali».

Quest’ultima disposizione positivizza il principio, desumibile dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui i diritti fondamentali dell’uomo, consacrati nella Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, sono parte integrante del diritto comunitario di cui la Corte di Giustizia garantisce l’osservanza (cfr. Corte Giustizia U.E., Grande Sezione, 24 aprile 2012, in C‑571/10, Servet Kamberaj).

Anche la Carta di Nizza impone di riconoscere a tutti i cittadini i diritti contemplati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che peraltro trovano corrispondenza in quelli tutelati dalla medesima Carta.

2. All’indomani del Trattato di Lisbona, è stato sostenuta da parte del formante giurisprudenziale interno la comunitarizzazione della CEDU.

Secondo un primo indirizzo per comunitarizzazione dovrebbe intendersi una forma di annessione della CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo al diritto comunitario; con la conseguenza che, in caso di contrasto tra normativa nazionale e CEDU, la prima potrebbe essere disapplicata così come nel caso di incompatibilità tra normativa interna e diritto comunitario.

Per un ulteriore indirizzo, con comunitarizzazione della CEDU, dovrebbe intendersi che i principi fondamentali della CEDU costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, di cui il giudice comunitario assicura il rispetto, nei limiti, però, del campo di applicazione del diritto comunitario. Il giudice comune avrebbe perciò il potere di interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione convenzionale, ma non disporrebbe del potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l’asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi (cfr. Corte Cost., 11 marzo 2011, n. 80).

In quest’ultimo senso v. Cons. St., Sez. VI, 23 gennaio 2013, ord. n. 397, secondo cui «la c.d. “trattatizzazione” della Carta di Nizza, e dunque dei diritti fondamentali in essa riconosciuti, peraltro con ambito limitato alle materie di competenza dell’Unione europea, non ha comportato anche una “comunitarizzazione” della CEDU; per l’effetto, eventuali norme nazionali in contrasto con la CEDU non possono essere disapplicate dal giudice nazionale (come invece accade nel caso di contrasto tra la norma nazionale e la norma comunitaria), ma solo denunciate con incidente di costituzionalità [Corte cost. 7 marzo 2011 n. 80]».

Quest’ultima opzione ermeneutica appare oggi ineludibile. Con sentenza della Corte Giustizia U.E., Grande Sezione, 24 aprile 2012, in C571/10, Servet Kamberaj, è stato statuito «il rinvio operato dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa», senza pertanto dovere previamente sollevare una questione di costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale.

Osserva infatti la Grande Sezione che l’articolo 6, paragrafo 3, TUE «non disciplina il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale» (sent. Servet Kamberaj cit.).