Avv. Ettore Nesi – CONTRATTI PUBBLICI – Requisiti di qualificazione. Applicabilità dell’incremento del quinto a favore di imprese concorrenti in A.T.I. di tipo misto che assumono lavori scorporabili

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Ai sensi del comma 2°, primo periodo, dell’art. 61 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, «la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto».

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il comma 2° dell’art. 61 d.P.R. n. 207/2010 ammette l’incremento del 20%, a condizione che l’impresa concorrente «sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara».

Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza prevalente nel senso che essa è applicabile anche all’ipotesi di A.T.I. di tipo misto (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III Ter, 23 marzo 2012,  n. 2750) e che la condizione, secondo cui l’impresa concorrente deve essere qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, deve essere riferita ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili (così ancora T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, sent. n. 2750/2012; nello stesso senso T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 15 gennaio 2013, n. 338).

Secondo l’indirizzo in esame, infatti, siffatta conclusione consegue alla natura speciale della disposizione di cui al secondo comma, rispetto a quella di cui al comma 1° dell’art. 61 d.P.R. n. 207/2010, il quale stabilisce in via generale che le imprese sono qualificate per categorie di opere generali e per categorie di opere specializzate e, nell’ambito delle categorie loro attribuite, sono qualificate in relazione agli importi di cui al comma 4° del medesimo art. 61.

Osserva il T.A.R. Lazio che il necessario raccordo tra il comma 1° e il comma 2° dell’art. 61 d.P.R. n. 207/2010 impone di ritenere che «l’istituto dell’aumento del quinto per le imprese facenti parte di un raggruppamento di imprese riguarda non il raggruppamento in sé, ma le singole imprese raggruppate; conseguentemente ove si voglia riferire detta disposizione alle associazioni temporanee di imprese di tipo verticale o misto la condizione non può che riguardare i singoli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili» (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III Ter, 23 marzo 2012,  n. 2750)

Di talché, la possibilità di ampliamento del quinto dell’importo riferito alla classifica di qualificazione per ogni singola impresa va rapportato all’importo a base di gara della stessa categoria (così ancora T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, sent. n. 2750/2012).

La suddetta ermeneusi è confermata dalla previsione di cui al comma 3° dell’art. 92 d.P.R. n. 207/2010 secondo cui «nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola».