Avv. Ettore Nesi – UNIVERSITÀ – Corsi di laurea a numero programmato. Bonus maturità. Soppressione. Non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità

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1. L’art. 20 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 (in GU n. 214 del 12 settembre 2013) ha abrogato l’art. 3 D.Lgs. n. 21/2008 il quale disciplinava il c.d. bonus maturità, valorizzando i risultati conseguiti nel percorso scolastico ai fini dell’ammissione a corsi universitari.

L’art. 20 del DL n. 104/2013 si applica espressamente alle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato indetti con D.M. 24 aprile 2013, n. 334.

Poiché il legislatore ha modificato le regole del gioco successivamente all’indizione della procedura concorsuale, è palese la violazione del principio di tutela dell’affidamento e della correlata regola del principio del tempus regit actum.

2. Secondo la giurisprudenza del Giudice amministrativo relativa allo ius superveniens in materia di pubblici concorsi, «le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio. Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell’indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non modificano, di regola, i concorsi già banditi» (Cons. St., Sez. Ad. Plen., 24 maggio 2011,  n. 9).

Il medesimo autorevole indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha peraltro precisato che le norme sopravvenute «non modificano, di regola, i concorsi già banditi “a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse”(Sez. IV, 24 agosto 2009, n. 5032; 6 luglio 2004 n. 5018; Sez. VI, 12 giugno 2008, n. 2909). È così affermato il principio generale della inefficacia delle norme sopravvenute a modificare le procedure concorsuali in svolgimento ma è altresì prevista la possibilità che, in via speciale e particolare, tali modifiche possano prodursi ad effetto di normative sopravvenute il cui oggetto specifico sia quel medesimo concorso, quando, evidentemente, il legislatore ragionevolmente ravvisi la necessità di un tale intervento» (Cons. St., Sez. Ad. Plen., 24 maggio 2011,  n. 9).

In base a quest’ultimo capo della decisione n. 9/2011 potrebbe allora concludersi che legittimamente il Governo sia intervenuto con la decretazione d’urgenza su una procedura concorsuale in corso.

Sennonché dalla citata decisione dell’Adunanza Plenaria si ricavano ulteriori principi, alla luce dei quali deve ritenersi che irragionevolmente il legislatore pretenda nel caso del c.d. bonus maturità di applicare lo ius superveniens alle prove di ammissione indette anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 104/2013.

Ma per comprendere l’effettiva portata della decisione dell’Adunanza Plenaria occorre prendere le mosse dall’ordinanza con cui la Sezione VI sottopose al massimo consesso di Giustizia amministrativa la relativa questione (v. ordinanza n. 397/2011).

3. Nell’ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria, la Sezione VI ebbe a richiamare la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo (e segnatamente la sentenza della Sez. IV, 10 novembre 2004, nel caso Lizarraga c. Spagna), in base alla quale «la legge retroattiva può avere un carattere generale e astratto nel rispetto dei limiti indicati nella sentenza Zielinsky, ma non può mai retroattivamente incidere su un «restricted circle of persons» (§ 55), «contra personam» (§58) ed estinguere «intangible right» (§ 55 ss.), cioè posizioni consolidate (anche se non prese in considerazione da decisioni irrevocabili)» (così si legge nell’ordinanza n. 397/2011).

In altri termini, secondo la citata ordinanza n. 397/2011, la sentenza Lizarraga della Corte di Strasburgo precluderebbe al legislatore nazionale il potere di incidere «retroattivamente su un ‘ristretto circolo di persone’, con una disposizione da applicare una tantum e in pregiudizio di chi fosse titolare di una posizione giuridicamente rilevante» (Cons. St., Sez. VI, 20 gennaio 2011, ord. n. 397).

Cosicché – conclude la Sezione VI nella citata ordinanza n. 397/2011 – contrasterebbe con l’art. 6 CEDU la legge che non recasse una norma di interpretazione autentica generale e astratta, bensì il contenuto di legge provvedimento.

4. Si è già ricordato poco sopra come la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 9/2011 affermi il principio secondo cui lo ius superveniens possa legittimamente incidere su procedure concorsuali in corso. A ben vedere, però, nella medesima decisione dell’Adunanza Plenaria n. 9/2011, le questioni sollevate dall’ordinanza n. 397/2011 non vengono rigettate siccome infondate, bensì sul presupposto che lo ius superveniens applicabile al pubblico concorso non avesse il contenuto di legge provvedimento, recando invece una interpretazione autentica del tutto legittima, poiché ricavabile in via ermeneutica dalla disposizione interpretata.

Nel caso invece della soppressione del bonus maturità è invece evidente che l’art. 20 D.L. n. 104/2013 non sia una norma di interpretazione autentica, ma una vera e propria legge-provvedimento, con cui il legislatore ha preteso di modificare le regole del gioco a partita già incorso, con conseguente lesione del principio di affidamento di quegli studenti che hanno affrontato la prova d’ammissione confidando nel bonus de quo.

Da qui l’irragionevolezza della disposizione normativa, proprio alla luce di quanto osservato dalla decisione del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 9/2011, nella quale viene ricordato che, secondo la Corte Costituzionale, è fatto divieto al legislatore ordinario di dettare norme retroattive «se esse “incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti”, cioè “trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali regolate da leggi precedenti” (sentenze n. 525 del 2000 e n. 416 del 1999), risultando con ciò leso il principio di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica» (A.P. n. 9/2011 cit.).

5. Per queste ragioni, appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 D.L. n. 104/2013 in relazione agli artt. 2, 3, 33, 34 e 97 Cost.