Avv. Ettore Nesi – ATTO AMMINISTRATIVO – Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di istanza presentata dal privato. Obbligo della P.A., in caso di mancato accoglimento delle osservazioni rese ex art. 10-bis legge n. 241/1990, di darne conto nel provvedimento finale
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1. L’art. 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 ha inserito nel corpus della legge 7 agosto 1990, n. 241 l’art. 10-bis (“Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”).
Tale disposizione è stata in seguito modificata dall’art. 9, comma 3, legge 11 novembre 2011, n. 180.
Nel testo attualmente vigente l’art. 10-bis legge n. 241/1990 stabilisce:
“1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione“.
2. Secondo la giurisprudenza amministrativa, la ratio dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 consiste «nel consentire una effettiva partecipazione collaborativa tra il cittadino e la pubblica amministrazione prima dell’adozione del provvedimento finale. Infatti, l’interessato, una volta ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ha diritto di presentare osservazioni, potendo la pubblica amministrazione rivedere le sue originarie determinazioni» (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II Bis, 23 settembre 2013, n. 8391).
Per tale indirizzo, corollario dell’obbligo della P.A. di comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza è «l’ulteriore principio in forza del quale, risulta condizionata la motivazione del provvedimento stesso, poiché l’amministrazione è tenuta in caso di mancato accoglimento delle osservazioni a darne ragione nel provvedimento finale» (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II Bis, 23 settembre 2013, n. 8391).
Il suddetto onere motivazionale non può ritenersi assolto, laddove il provvedimento finale, da un lato, si sorregga anche su presupposti diversi da quelli oggetto della comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990, dall’altro lato, non dia alcun conto delle osservazioni presentate dal privato istante in base alla ridetta disposizione normativa.