Avv. Ettore Nesi – ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ – Determinazione dell’indennità di esproprio di area sottoposta a vincolo cimiteriale
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L’art. 338 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 prevede al comma 1° che «i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge».
Il vincolo ex art. 338 del t.u. delle leggi sanitarie è un vincolo legale all’edificabilità di un terreno; detto vincolo non attribuisce tuttavia all’area che vi soggiace una particolare destinazione urbanistica.
Dal momento che il vincolo ex art. 338 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, in sede di determinazione della giusta indennità di esproprio, occorre indagare i possibili usi delle aree sottoposte di tale vincolo.
Con specifico riferimento all’esproprio di terreni assoggettati al vincolo ex art. 338 R.D. n. 1265/1934, secondo la Sezione I della Cassazione civile (sentenza n. 13923 del 2 agosto 2012). occorre tener conto «delle obbiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell’area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio: perciò consentendo pure al proprietario interessato da un’espropriazione rituale, di dimostrare sempre all’interno della categoria suoli/inedificabili, anche attraverso rigorose indagini tecniche e specializzate, che il valore agricolo sia mutato e/o aumentato in conseguenza di una diversa destinazione del bene egualmente compatibile con la sua ormai accertata non edificatorietà. E, quindi, che il fondo, suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere i livelli dell’edificatorietà, abbia un’effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchia queste possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc): sempreché assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative» (Cass., Sez. I, 2 agosto 2012, n. 13923).