Avv. Ettore Nesi – EDILIZIA  Pertinenze intese in senso urbanistico-edilizio

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Ove un manufatto possa qualificarsi pertinenza in senso urbanistico, la sua realizzazione non è sottoposta al preventivo rilascio di permesso di costruire.

Infatti, secondo il Giudice Amministrativo, «occorre distinguere il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso urbanistico, che non trova applicazione per le costruzioni che, pur potendo qualificarsi come beni pertinenziali per la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione e sono pertanto assoggettate al regime del permesso di costruire. Ne consegue che, in ragione delle caratteristiche evidenziate dall’ordine di demolizione, tale intervento [realizzazione di un barbecue di mq 6,00] deve considerarsi connesso all’abitazione quale bene principale, non essendo suscettivo di un utilizzo autonomo e separato, quindi va ritenuta una pertinenza ai fini urbanistici non sottoposta al preventivo rilascio del permesso di costruire. Tali conclusioni, come condivisibilmente argomentato dalla ricorrente, sono avvalorate dall’articolo 3, comma 1, lettera e.6), del D.P.R. n. 380/2001, che include nella nozione di nuova costruzione solo gli “interventi pertinenziali … che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale”» (T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 11 marzo 2013,  n. 218; circa la riconducibilità di un barbecue tra l’attività edilizia libera: v. T.A.R. Veneto, Sez. II, 11 giugno 2009,  n. 1729; circa la non applicabilità ai piani cottura quali barbecue e fornelli della disciplina edilizia, ma soltanto di quella sanitaria: v. T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 7 aprile 2011, n. 526).