Avv. Ettore Nesi – IMPOSTE E TASSE – Applicabilità ai telefoni cellulari della tassa di concessione governativa (TCG)
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In base all’art. 21 dell’Allegato Unico al d.P.R. n. 641/1972, sono sottoposti a TCG la licenza o il documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e art. 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202).
Sempre l’art. 21 del citato Allegato Unico stabilisce che per ogni mese di utenza sono dovuti:
a) utenze residenziali € 5,16;
b) utenze affari € 12,91.
Nella sentenza della C.T.R. di Perugia (sez. IV, 28 marzo 2011, n. 89), viene osservato che, attualmente, il contratto di abbonamento telefonico sarebbe il presupposto per l’applicazione della TCG. Il solo soggetto passivo sarebbe pertanto l’intestatario dell’abbonamento, cosicché soltanto con quest’ultimo intercorrerebbe il rapporto tributario con l’Amministrazione finanziaria, senza che possa attribuirsi al gestore la qualifica di sostituto di imposta (cfr. CTR Perugia, Sez. IV, sent. n. 89/2011 cit.).
Secondo la Sezione Tributaria della Cassazione (ordinanza n. 12056 del 17 maggio 2013), il solo contratto di abbonamento non potrebbe invece assurgere a fatto generatore del tributo, in quanto con la riforma di cui al D.Lgs. n. 259/2003 sarebbe venuta meno la fattispecie impositiva.
Sulla relativa questione la Sezione Tributaria ha peraltro rimesso gli atti alle Sezioni Unite.