Avv. Ettore Nesi – EDILIZIA – Limitazioni allo ius aedificandi. Onere motivazionale

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Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, «ai fini della legittimità del diniego di concessione edilizia in sanatoria, che comporta una contrazione dello ius aedificandi del proprietario, l’Amministrazione è tenuta a specificare con compiutezza e puntualità le norme che sono ostative all’edificazione, onde consentire all’interessato di far valere le proprie ragioni difensive attraverso il sindacato di legittimità (in termini, per tutte, C.d.S., V, 30.3.1994 n.198; T.A.R. Campania, IV, 8.10.1999 n.2602; 25.11.1999 n.3059; 12.10.2000 n.3715; 17.10.2000 n.3806; 22.12.2000 n.4844)» (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II Ter, 13 agosto 2013,  n. 7936).

Tale principio deve ritenersi disatteso laddove il diniego ex art. 140 L.R. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 si fondi esclusivamente su un parere reso della Commissione Edilizia comunale da cui non sia possibile ricavare l’iter logico delle valutazioni ivi espresse. La valutazione della C.E.C., infatti, pur impingendo nel merito amministrativo, è comunque espressiva di discrezionalità tecnica; cosicché il privato deve essere comunque posto nella condizione di apprezzare l’iter logico attraverso il quale la P.A. è giunta a conclusioni limitative dello ius aedificandi.