Avv. Ettore Nesi – DIRITTO DI ACCESSO – Istanza di accesso formulata a ufficio incompetente. Ritualità

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Laddove il privato abbia presentato una domanda di accesso ad ufficio diverso da quello che ha formato l’atto di cui viene chiesta l’ostensione, tale istanza non può essere rigettata solo per questa ragione.

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, infatti, «non è opponibile a colui che chiede l’accesso a documenti amministrativi la circostanza che la relativa istanza sia stata presentata ad un ufficio diverso da quello che ha formato o legittimamente detiene gli atti cui s’intende accedere, all’uopo soccorrendo, anche in difetto di specifica norma regolamentare sul punto dell’ente che riceve detta istanza, l’art. 4 comma 3 d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, che prevede l’obbligo di trasmissione di quest’ultima alla p.a. competente e, quindi, a più forte ragione, all’ufficio competente nell’ambito della stessa p.a.» (Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2001, n. 207).

Tale principio deve ritenersi «in linea con i precetti costituzionali, i principi generali dell’ordinamento e le specifiche previsioni introdottevi tesi/e a garantire snellezza, economicità ed efficacia all’azione amministrativa ed ai rapporti fra amministratori ed amministrati (cfr., in primis, art. 97 Cost. ed art. 1 l. 241 del 1990), sicché la produzione dell’istanza ad un diverso ufficio può solo giustificare un (breve) ritardo temporale nel provvedere da parte dell’amministrazione in ragione dei tempi di trasmissione dell’istanza all’ufficio competente al rilascio, ma non mai un aggravamento del procedimento imponendosi un onere di riproposizione dell’istanza» (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 29 novembre 2012, n. 4871).