Avv. Ettore Nesi – ATTO AMMINISTRATIVO – Autocertificazioni
_________________________________________________________________________________
Ai sensi del comma 1° dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000 «l’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38».
Dispone il comma 3° dell’art. 38 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 «le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo».
L’art. 21 d.P.R. n. 445/2000 stabilisce altresì che «l’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3»
Ai fini della validità ed efficacia delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, è dunque necessario che dette dichiarazioni siano presentate “unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”.
Ove la fotocopia del documento di identità manchi, la dichiarazione resta priva di effetto, non potendo ricondursi incontrovertibilmente al suo autore l’autenticità della sottoscrizione. Sul punto v. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2010, n. 7608, secondo cui l’allegazione della copia fotostatica del documento di identità “costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore, conferendo legale autenticità alla sua sottoscrizione e configurandosi come elemento della fattispecie normativa diretta a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica, nonché integrando un caso di forma essenziale stabilita dalla legge” (nello stesso senso T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 13 gennaio 2012, n. 120).
Ed ancora cfr. Cons. St., Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1739: «l’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell’art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire, in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all’autocertificazione. Si tratta di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l’unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta (ex multis, Cons. St. Sez. VI, 2.5.2011, n. 2579; 4.6.2009, n. 3442; Sez. V, 7.11.2007, n. 5761; 11.5.2007, n. 2333).
Ove la dichiarazione sostitutiva venga resa omettendo di allegare una copia fotostatica del documento di identità, non si ha una mera irregolarità della dichiarazione, bensì la sua giuridica inesistenza.