Avv. Ettore Nesi – CONTRATTI PUBBLICI – Efficacia del processo verbale di aggiudicazione

_________________________________________________________________________________

Nelle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici, diversi da quelli ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, trovano tutta applicazione le regole sulla contabilità generale dello Stato; di talché, il processo verbale di aggiudicazione equivale “per ogni legale effetto al contratto” (così l’art. 16 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).

Nelle suddette ipotesi, laddove la lex specialis di gara preveda la stipulazione del contratto successivamente alla aggiudicazione, tale adempimento non ha natura costitutiva del vincolo, ma ha valore meramente ricognitivo dell’incontro di volontà già divenuto definitivo. Cfr. Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 1987, n. 292: «il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale, per ogni effetto legale al contratto, di guisa che la stipulazione successiva non influisce sul vinculum iuris già posto in essere con il verbale di aggiudicazione, il quale costituisce atto conclusivo, in pari tempo del procedimento di gara e dell’accordo delle parti contraenti»; nello stesso senso Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2002, n. 6953, secondo cui «l’eventuale successiva stipulazione di quest’ultimo configura una mera formalità ulteriore, avente carattere normalmente riproduttivo che nulla aggiunge all’esistenza ed alla perfezione del vincolo negoziale: salva restando l’ipotesi in cui la P.A. abbia manifestato, espressamente, nel verbale, la volontà di differire la nascita del rapporto sino al momento successivo della formale stipulazione del contratto. Con la conseguenza che, ove non ricorra questa eccezione, è proprio la regolamentazione del rapporto recepita dal verbale suddetto a costituire la fonte delle obbligazioni assunte dalle parti e che alla stessa – pretermessa, invece, del tutto dalla sentenza impugnata – l’interprete deve attribuire, avvalendosi dei criteri ermeneutici posti dagli art. 1362 e segg. cod. civ., valenza decisiva per ricavarne la disciplina».

Così pure è stato osservato dal Giudice Amministrativo che «una volta individuato il contraente attraverso procedure automatiche, le dichiarazioni delle due parti si devono ritenere complete di tutti gli elementi essenziali e vincolanti ai fini della successiva stipulazione, la quale, pertanto, assume carattere meramente riproduttivo della precedente manifestazione di volontà negoziale (Cons. Stato 02.01.1996, n. 16; Cass. Sez. Un. 15.04.2003, n. 5992)» (così T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 15 dicembre 2011,  n. 1578; cfr. T.A.R. Marche, Sez. I, 26 aprile 2007,  n. 632: l’art. 16, comma 4° del R.D. n.2440/1923, nella quale viene precisato che «la c.d. approvazione, comunque successiva alla aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione dei contratti, non incide sulla loro esistenza e/o giuridica validità, ma unicamente sulla loro efficacia, costituendo elemento condizionale sospensivo della loro operatività (peraltro esclusivamente nei riguardi e/o a vantaggio dell’Amministrazione)»).