Avv. Ettore Nesi – AMBIENTE: Breve nota in tema di interesse all’impugnazione degli atti relativi alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)

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La giurisprudenza è costante nell’affermare che l’impugnazione degli atti relativi alla V.I.A. siano autonomamente lesivi e quindi impugnabili prima della conclusione del procedimento cui afferiscono. Più precisamente è stato osservato che «le procedure di V.I.A. e di screening, pur inserendosi sempre all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un opera o di un intervento, sono state considerate da dottrina e giurisprudenza prevalenti come dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell’ambiente), e ad esprimere al riguardo, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali; di conseguenza, gli atti conclusivi di dette procedure sono stati ritenuti immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione di quei valori (siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero, come nel caso che occupa, cittadini residenti in loco)» (Cons. St., Sez. IV, 3 marzo 2009,  n. 1213).

Nondimeno, l’impugnazione immediata degli atti del subprocedimento di V.I.A. resta una facoltà e non un onere. Cosicché deve ritenersi ammissibile il differimento della contestazione degli atti relativi al suddetto subprocedimento al momento in cui è emanato il provvedimento con cui viene rilasciata conclusivamente l’autorizzazione ambientale, con ciò consolidandosi l’interesse ad impugnare anche gli atti presupposti.

In tal senso si è infatti pronunciato dapprima il T.A.R. Toscana, il quale ha avuto modo di osservare che se «l’omessa impugnazione del provvedimento autorizzativo finale (nella specie, l’autorizzazione integrata ambientale) priva il ricorrente dell’interesse a coltivare il ricorso avverso la precedente valutazione positiva di impatto ambientale … resta, peraltro, impregiudicata la facoltà per gli interessati di attendere la definizione del procedimento autorizzatorio cui la valutazione di impatto ambientale accede, per impugnare congiuntamente tanto l’atto conclusivo di quel procedimento, quanto la pronuncia di VIA» (T.A.R. Toscana, Sez. II, 3 marzo 2010, n. 592).

Più recentemente, la Sezione IV del Consiglio di Stato ha osservato che «la VIA, ancorché positiva, non è effettivamente idonea ad esprimere un giudizio definitivo sul progetto stesso, la cui realizzabilità è resa possibile solo dal rilascio della successiva autorizzazione finale; è questa che costituisce il provvedimento lesivo di qualsivoglia posizione di interesse contraria all’evento (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 14 luglio 2011 n. 4290)» (Cons. St., Sez. IV, 22 gennaio 2013,  n. 361).

L’onere dell’impugnazione della VIA – osserva il summenzionato indirizzo – soerge quindi con la pubblicazione del provvedimento conclusivo del procedimento cui afferisce la valutazione di impatto ambientale, poiché la V.I.A. non è un provvedimento definitivo, per cui la relativa pubblicazione non può implicare l’onere dell’immediata impugnazione nel termine di decadenza dalla data della relativa pubblicazione “essendo al riguardo carenti i requisiti dell’attualità e della concretezza della lesione” (sent. n. 361/2013 cit.).

nota a cura dell’Avv. Ettore Nesi