DEMANIO MARITTIMO – Pertinenze demaniali marittime prive di destinazione produttiva. Criteri di determinazione del giusto canone
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1. Sulla giusta misura dei canoni demaniali ex comma 251° dell’art. 1 legge n. 296/2006, nel caso di concessioni demaniali marittime comprensive di pertinenze demaniali.
1.1. L’art. 1, comma 251, legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha novellato il comma 1° dell’articolo 03 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 conv in l. 4 dicembre 1993, n. 494.
Alla lettera a) del 1° comma del citato art. 03, sono stati dettati nuovi criteri per la classificazione delle “aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei” che vengono ora distinti in due categorie a seconda della tipologia di utilizzazione:
– A, per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
– B, per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica;
Alla lettera b) del medesimo comma 1° dell’art. 03 cit. sono stati invece dettati nuovi criteri per la determinazione del canone annuo.
Al punto 1° della lettera b) è stato in particolare previsto che, per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006, si applichino le misure unitarie previgenti all’entrata in vigore della l. n. 296/2006.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, il medesimo punto 1° della lettera b) del comma 1° dell’art. 03 cit. ha stabilito che si applichino i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
«1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall’articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l’ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);».
1.2. Con specifico riguardo alle concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime, il punto 2° della lettera b) del comma 1° dell’art. 03 D.L. n. 400/1993 conv. in legge n. 494/1993 ha previsto che si applichino, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:
«2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L’importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5 Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell’ambito territoriale della medesima regione».
2. Sulla giusta misura del canone con riguardo a un’area non utilizzabile dal concessionario.
2.1. L’Agenzia del Demanio, con circolare n. prot. 2007/21259/ACS-NOR del 29.5.2007, ha chiarito che il canone commisurato ai valori di mercato, di cui al comma 251 della legge finanziaria 2007, trova applicazione esclusivamente per i manufatti costituenti pertinenze demaniali, all’interno dei quali si svolge attività commerciale, terziario-direzionale o di produzione di beni e di servizi.
Come osservato dalla giurisprudenza amministrativa, scopo della normativa de qua è quello «di consentire all’Amministrazione di trarre giusti proventi dai beni di proprietà pubblica, ma non al di là dell’utilità che i beni stessi, in base alle caratteristiche loro proprie, sono idonei a fornire, con correlativa acquisizione di valore commerciale» (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 26 aprile 2012, n. 720).
Cosicché – osserva sempre la Sez. I del T.A.R. Puglia Lecce – quando la pertinenza demaniale marittima «non sia di per sé idonea ad avere destinazione produttiva, deve ritenersi che la stessa – quando utilizzabile solo come supporto materiale di appoggio – sia assimilabile al suolo, di proprietà pubblica, indipendentemente dal fatto che sullo stesso siano installati immobili ad uso produttivo, il cui utilizzo compete a chi ne sia proprietario» (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, sent. n. 720/2012, secondo cui il canone deve essere determinato in base al c.d. canone tabellare con riferimento a aree non destinate “a concreta attività con offerta integrata di servizio turistico-ricreativi locali”).
2.2. Per quanto precede, quando il concessionario dimostri che la c.d. pertinenza demaniale non sia economicamente utilizzabile (in tutto o in parte), non potrà essere richiesto un canone demaniale al determinato al valore di mercato, dovendo invece farsi riferimento al canone tabellare dovuto per le aree scoperte.