Avv. Ettore Nesi – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – Riduzione del canone demaniale ex art. 40 cod. navigazione nel caso in cui l’area concessa al privato sia stata sottoposta a sequestro penale per fatto del concessionario

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In base all’art. 40 (“Riduzione del canone“) cod. nav. «qualora l’utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un’adeguata riduzione del canone».

Nel caso in cui l’utilizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo non sia possibile in ragione di un sequestro penale disposto dall’Autorità Giudiziaria per fatto del concessionario, non ricorrono i presupposti per domandare la riduzione del canone ex art. 40 cod. nav., trovando applicazione l’art. 16, comma 2°, del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, il quale dispone che «il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione».

Infatti, come osservato dalla giurisprudenza amministrativa, «ai sensi dell’art. 1256 c.c., l’impossibilità sopravvenuta della prestazione estingue l’obbligazione liberando il debitore (in questo caso il concessionario) nella sola ipotesi in cui essa dipenda da causa non imputabile al debitore stesso. Dunque, la causa di forza maggiore o il factum principis (quale il provvedimento di sequestro) non deve essere riferibile alla condotta dell’onerato, nel caso di specie il concessionario» (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 25 settembre 2008,  n. 2687).

Laddove il provvedimento di sequestro dell’area demaniale sia stato disposto dall’Autorità giudiziaria in conseguenza della condotta antigiuridica del concessionario, quest’ultimo non può quindi domandare la riduzione del canone.

nota a cura dell’Avv. Ettore Nesi