Avv. Ettore Nesi – CONCORSI PUBBLICI: Sul principio del collegio perfetto delle commissioni d’esame
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Il principio del collegio perfetto delle commissioni d’esame concerne l’attività valutativa e deliberativa vera e propria. Come osservato dal Consiglio di Stato, infatti, «in sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento. La regola del collegio perfetto deve, invero, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle di prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso (es. apertura dei pieghi contenenti gli elaborati in osservanza del disposto di cui all’art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487); le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono, invece, la presenza di tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il controllo ed alla presenza di solo alcuni di essi o essere delegate ad un componente della commissione)» (Cons. St., Sez. I, 11 luglio 2011, parere n. 2737; nello stesso senso cfr. Cons. St., Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989; Cons. St., Sez. VI, 1° marzo 2005, n. 815).
nota a cura dell’Avv. Ettore Nesi