Avv. Ettore Nesi – DIRITTO SOCIETARIO: Legittimazione delle società a pretendere l’adempimento di patti parasociali intercorsi tra soci

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Il patto parasociale è un contratto atipico (cfr. art. 1322 cod. civile) ed avente efficacia obbligatoria, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società integra la fattispecie del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.). V. sul punto Cass., Sez. I, 11 luglio 2013, n. 17200.

A seguito della riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (recante Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), è stato introdotto nel corpus del codice civile gli artt. 2341-bis e 2341-ter.

Il primo dei suddetti articoli, nello stabilire la durata massima dei patti parasociali (cinque anni, rinnovabili alla scadenza), individua tre tipologie di patti, in qualunque forma stipulati, al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

– i c.d. sindacati di voto, cfr. lettera a): i patti che «hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano»;

– i c.d. sindacati di blocco, cfr. lettera b): i patti che «pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano»);

– i c.d. sindacati di concertazione, cfr. lettera c): i patti che «hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società».

Come recentemente osservato dalla giurisprudenza di legittimità legittimati a pretenderne l’adempimento dei patti parasociali «sono sia il terzo beneficiario – e cioè la società, che, con l’eventuale atto di citazione palesa la volontà di profittare del contratto – sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente interessati a che l’obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte (Cass. 1 Marzo 1993 n. 2493; Cass., sez. 2, 22 giugno 1978 n. 3089; Cass., sez. 1 9 marzo 1973 n.649; Cass., sez. 1, 29 luglio 1968 n. 2727)» (così Cass., Sez. I, sent. n. 17200/2013 cit.).

nota a cura dell’Avv. Ettore Nesi