Avv. Ettore Nesi – DIRITTO DI ACCESSO: Breve nota in tema di actio ad exhibendum nei riguardi dei rapporti di organi di polizia giudiziaria su cui si fondi atto amministrativo repressivo di abusi edilizi

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Per diritto di accesso si intende «il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi» (così la lettera a) dell’art. 22, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241). I “soggetti interessati” sono i «privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» (lettera b) del citato comma 1° dell’art. 22 L. n. 241/1990).

A mente dell’art. 22, comma 3, l. n. 241/1990 «tutti i documenti amministrativi sono accessibili»; in deroga al principio della generale accessibilità l’art. 24 l. n . 241/1990 detta ipotesi nominate di esclusione dal diritto di accesso.

Tra le suddette ipotesi di esclusione non sono ricompresi gli atti a i rapporti che siano stati acquisiti nel corso dell’istruttoria procedimentale di accertamento di abusi edilizi e che siano poi stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria da organi di polizia giudiziaria al fine di valutare la rilevanza penale dei fatti accertati.

Secondo il giudice amministrativo infatti «il destinatario di un’ordinanza di demolizione ha diritto ad accedere al verbale redatto dal comando di Polizia Municipale che ne ha costituito il presupposto di emanazione, in quanto tale documento risulta funzionalmente collegato con l’interesse personale e diretto del soggetto alla tutela della propria posizione sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale (ex multis TAR Campania Napoli, sezione V, 2 maggio 2003, n. 4323)» (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I Quater, 10 dicembre 2010, n. 36047).

Sempre il T.A.R. Lazio, nel summenzionato precedente, ha altresì osservato che «il fatto che la Polizia Municipale svolga anche compiti di Polizia Giudiziaria non muta la natura dell’atto e che, se da un lato, infatti, la trasmissione dello stesso al giudice penale, unitamente alla denuncia, è circostanza irrilevante ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, previsto dagli art. 22 ss., l. 7 agosto 1990 n. 241, essendo inidonea ad ingenerare in capo all’amministrazione uno specifico obbligo di segretezza e, di riflesso, ad escludere o limitare la facoltà per i soggetti interessati di averli in visione, dall’altro, tuttavia, anche a voler considerare detto atto come strettamente connesso ai poteri di indagine della Polizia Giudiziaria, riveste carattere assorbente il principio secondo cui il segreto istruttorio di cui all’art. 329 c.p.p. – come opposto dal resistente Comune alla richiesta di accesso del ricorrente – non costituisce un motivo legittimo di diniego all’accesso dei documenti, fintantoché gli stessi siano nella disponibilità dell’amministrazione e il giudice che conduce l’indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro.” (TAR Campania Napoli, sezione V, n. 4323/2003 cit.), di tal che potrà essere consentita l’estrazione di copia della documentazione, richiesta dal ricorrente, qualora sia ancora in possesso dell’Amministrazione comunale e non sia coperta da segreto istruttorio (TAR Campania, Salerno, sezione I, 10 luglio 2007, n. 818)» (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I Quater, 10 dicembre 2010, n. 36047).

nota a cura dell’Avv. Ettore Nesi