Avv. Ettore Nesi – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME: Breve nota sul subentro nella concessione demaniale marittima ex art. 46 cod. navigazione

_________________________________________________________________________________

In termini generali si ricorda che il rilascio delle concessioni di uso di zone del demanio marittimo, del mare territoriale, di pertinenze demaniali marittime o per apportarvi innovazioni allo scopo di realizzare strutture dedicate alla nautica da diporto si riconduce ad una valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione preposta alla cura del bene demaniale (in questi termini Cons. St., Sez. VI, 31 ottobre 2011,  n. 5816).

Ciò in quanto «i beni appartenenti al demanio naturale sono per le loro caratteristiche oggettive destinati a soddisfare esigenze di carattere collettivo da parte di ogni soggetto che possa usufruirne» (Cons. St., Sez. VI, sent. n. 5816/2011 cit.).

Cosicché «l’uso speciale, che viene a costituirsi per effetto di provvedimento concessorio, si pone come eccezione rispetto all’uso generale» (Cons. St., Sez. VI, sent. n. 5816/2011 cit.).

Nel caso in cui l’uso speciale sia stato consentito mediante il rilascio di titolo concessorio, ne consegue che, in base all’art. 30 del Regolamento per la navigazione marittima del codice della navigazione, il concessionario dovrà “esercitare direttamente la concessione”. Il che osta all’inserimento di soggetti terzi nella gestione della concessione, «in considerazione dell’intuitus personae che connota il rapporto concessorio» (Cons. St., Sez. VI, 30 aprile 2013,  n. 2346).

È peraltro consentito dall’art. 46 cod. nav. il subentro di terzi nella concessione demaniale marittima, purché espressamente autorizzato dall’Autorità demaniale.

Infatti, ai sensi del comma 1° dell’art. 46 cod. nav., «quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l’autorizzazione dell’autorità concedente».

In difetto di autorizzazione, in base a quanto stabilito dal successivo art. 47 cod. nav. l’Autorità demaniale ha la possibilità di dichiarare la decadenza dalla concessione “per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione”.

nota a cura dell’Avv. Ettore Nesi