– T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 maggio 2013, n. 825 –

I PRINCIPI DI DIRITTO:

L’art. 10 del D.P.R. n. 140/2008 (“Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”) stabilisce ai commi dal terzo al quinto, per quanto qui interessa, che il presidente delle commissioni esaminatrici è scelto tra i professori di prima fascia di università statali o equiparate, tra i magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, ovvero tra i dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali; e che, in carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente e’ esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l’altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi.
Le disposizioni dianzi richiamate rivelano l’esigenza che nella composizione della commissione sia riflessa la compresenza di professionalità differenziate quanto complementari, nel senso di affiancare al presidente – scelto fra soggetti non necessariamente muniti di specifiche conoscenze nel campo della dirigenza e dell’organizzazione scolastica, ma qualificati per assumere il ruolo di coordinamento e guida richiesto dalla funzione – due componenti di estrazione non omogenea, in modo da veder rappresentate in seno all’organo sia le competenze specifiche dell’ambito scolastico, sia quelle tecnico-gestionali e amministrative di carattere generale. Le medesime disposizioni disegnano, peraltro, un’alternativa residuale per l’ipotesi in cui la carenza di aspiranti al ruolo di presidente costringa ad attingere a personale estraneo alle categorie indicate in via principale: in tale evenienza, peraltro, il dato di rilievo non risiede tanto nella diversa estrazione professionale della figura investita della funzione presidenziale, quanto nel fatto che l’estrazione del presidente può – beninteso, fisiologicamente – finire per coincidere con quella di uno dei due commissari rimanenti, fatta salva la diversa anzianità minima di servizio (dieci anni per i dirigenti chiamati alla funzione di presidente, cinque per quelli chiamati alla funzione di commissario). Il chiaro tenore letterale del citato art. 10, sintomatico del favor riservato dal regolamento all’opzione indicata come primaria, rende in ogni caso evidente l’assenza di discrezionalità nella scelta dei componenti la commissione e, segnatamente, del presidente, il cui nominativo può essere attinto tra i dirigenti con anzianità di servizio decennale soltanto laddove si verifichi l’indisponibilità di aspiranti tra i professori universitari, i magistrati e i dirigenti generali.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg. A[…] T[…], C[…] P[…], L[…] M[…], E[…] D[…], G[…] C[…], M[…] D[…], R[…] M[…], M[…] C[…], J[…] I[…] V[…], rappresentati e difesi dall’avv. Ettore Nesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Puccinotti 30;

contro

Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

A) D[…], rappresentati e difesi dagli avv. Gian Luca Conti e Alessandro Nepi, con domicilio eletto presso l’avv. Gian Luca Conti in Firenze, Piazza della Repubblica 2;

B) S[…] non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

A) con l’atto introduttivo del giudizio:

– del decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 38 del 15.05.2012, prot. n. 5154, nella parte in cui, disponendo che “i candidati di cui all’elenco allegato, che fa parte integrante del presente decreto, sono ammessi a sostenere le prove orali di cui all’art. 10, comma 1, del DDG 13/07/2011”, non ammette i ricorrenti a sostenere le prove orali, nonchè dei relativi allegati e specificatamente dell’elenco dei non ammessi;

– del decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 128 del 26.09.2011, avente ad oggetto la nomina della Commissione giudicatrice;

– del decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 27 del 2.04.2012, che modifica la composizione della Commissione giudicatrice;

– del decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 39 del 15.05.2012, avente ad oggetto la nomina degli esperti per la prova linguistica;

– del decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 45 del 29.05.2012, avente ad oggetto un’ulteriore modifica della Commissione giudicatrice;

– dei verbali n. 1 e 2 del 14.12.2011; n. 3 e 4 del 15.12.2011;

– del verbale n. 1 del 28.12.2011 e delle griglie allegate, utilizzate dalla Commissione per la valutazione delle prove scritte;

– del verbale n. 35 dell’11.05.2012;

– dei verbali recanti la verbalizzazione dell’attribuzione dei punteggi per le prove scritte;

– dell’avviso di pubblicazione dei criteri valutativi in data 15.02.2012;

– degli ulteriori atti adottati relativi alla prova orale e specificatamente dei criteri di conduzione e dei criteri di valutazione della prova orale.

B) con i motivi aggiunti depositati il 25/10/2012:

– del decreto dirigenziale n. 105 del 7.8.2012 recante l’approvazione della graduatoria generale di merito di cui all’allegato elenco, parte integrante del provvedimento;

– del decreto dirigenziale n. 109 del 22.8.2012 di rettifica della suddetta graduatoria generale e di approvazione delle medesima graduatoria di cui all’allegato n. 1 nonché dell’allegato n. 2 recante l’elenco dei candidati che hanno superato la prova orale a seguito dell’ammissione con riserva disposta in sede cautelare monocratica;

– della nota del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale prot. n. AOODRTO/8754 del 22.8.2012 nonché della rettifica di cui alla nota 8880 del 28.8.2012, con cui si invitano i candidati in graduatoria a presentarsi per l’immissione in ruolo;

– dei singoli provvedimenti di nomina relativi a 106 candidati di cui all’allegato n. 1 del decreto dirigenziale n. 109 del 22.8.2012, dei quali è stata data notizia con avviso dell’Ufficio scolastico regionale in data 31.8.2012;

– e comunque di ogni altro provvedimento di nomina;

– nonché, per quanto occorrer possa, del decreto dirigenziale n. 85 del 19.7.2012, degli incarichi di presidenza e reggenza dei quali è data notizia con la nota prot. n. 9041 del 3.9.2012 e delle relative rettifiche di cui alla nota 9147 del 5.9.2012, del decreto 110 del 22.8.2012, del decreto n. 126 del 28.8.2012, del decreto n. 100 del 30.7.2012;

– nonché di ogni altro atto presupposto e connesso.o

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione scolastica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2013 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con l’atto introduttivo del giudizio e con motivi aggiunti successivamente depositati i ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe formulando molteplici censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione, università e ricerca e l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, che hanno chiesto la reiezione delle domande proposte dai predetti in quanto infondate.

Con atti depositati il 24 e il 25/10/2012 si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, numerosi controinteressati.

All’udienza del 5 dicembre 2012 la discussione della causa è stata rinviata alla successiva udienza del 19 aprile 2013, in cui è passata in decisione.

2) Preliminarmente, per quanto riguarda la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, si osserva che il consolidato orientamento giurisprudenziale è nel senso che in relazione ad un procedimento concorsuale non sono configurabili controinteressati quando l’impugnazione venga proposta anteriormente all’adozione del provvedimento conclusivo, ossia della graduatoria, mentre al contrario, nell’ipotesi in cui l’impugnazione avvenga successivamente all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, cioè ad ogni soggetto utilmente collocato nella graduatoria stessa (tra le più recenti cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 24 settembre 2012 n. 5084 e 27 aprile 2012 n. 2467). Ne discende che correttamente gli odierni ricorrenti, una volta intervenuta – e impugnata – la graduatoria di merito, hanno provveduto all’integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nei confronti dei vincitori del concorso.

In ogni caso, anche a ritenere che occorresse notificare sin dall’origine l’atto introduttivo del giudizio ad almeno un controinteressato, intendendosi per tali i concorrenti ammessi alla prova orale, si rileva quanto segue:

– il ricorso originario, proposto tra l’altro contro il decreto del 15/5/2012 con cui sono stati pubblicati i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso di cui si discute, è stato notificato (oltre che all’Amministrazione scolastica) al sig. Davide Capperucci, che si è poi costituito in giudizio con atto depositato il 24/10/2012;

– in data 25/10/2012 i ricorrenti hanno depositato un atto di motivi aggiunti (con cui hanno esteso l’impugnazione ai provvedimenti conclusivi della procedura concorsuale), che è stato notificato all’Amministrazione scolastica, nonché al sig. Davide Capperucci; in data 3/12/2012 hanno presentato una richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami onde integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, da individuarsi nei concorrenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso; con decreto presidenziale datato 4/12/2012 è stata rilasciata l’autorizzazione richiesta e sono state prescritte le modalità della notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti; i ricorrenti hanno poi depositato la documentazione comprovante l’avvenuta notifica con le modalità prescritte.

In relazione a quanto sopra si deve concludere che il contraddittorio è stato correttamente instaurato (mediante notifica dell’originario ricorso e dei motivi aggiunti) nei confronti degli effettivi controinteressati, dovendosi intendere per tali esclusivamente i soggetti utilmente collocati nella graduatoria definitiva di merito.

3) Sempre con riferimento a questioni sollevate dalla difesa dei controinteressati, va superata l’eccezione relativa alla pretesa inammissibilità del ricorso collettivo. Come ribadito nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 29 dicembre 2011 n. 6990, l’orientamento giurisprudenziale è nel senso che “l’ammissibilità del ricorso collettivo è subordinata, oltre al requisito negativo dell’assenza di conflitti di interessi, all’identità di situazioni sostanziali e processuali, in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive”. Tale è la situazione che si riscontra nel caso in esame, posto che tutti i ricorrenti puntano all’annullamento della procedura concorsuale, in vista della sua rinnovazione, a cui predetti potrebbero partecipare con uguali chances di successo.

4) Ancora, appare opportuno evidenziare l’infondatezza del richiamo all’art. 1 comma 4-quinquiesdecies del D.L. 25 settembre 2009 n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009 n. 167 (e relativo alla salvezza delle posizioni giuridiche acquisite in concorsi a posti di dirigente scolastico successivamente annullati); il richiamo non è pertinente, posto che la norma in questione è stata abrogata dall’art. 1 comma 1 del D.L. 27 novembre 2009 n. 170, convertito dalla legge 21 dicembre 2009 n. 190.

5) Nel ricorso originario sono formulate, in sintesi, le seguenti censure:

a) la Commissione esaminatrice ha determinato i criteri valutativi solo nella seduta del 28/12/2011, in un momento successivo allo svolgimento delle prove scritte; e non è neppure certo che l’apertura delle buste sia intervenuta dopo la fissazione dei criteri;

b) i criteri, a loro volta, sono generici e non consentono di comprendere l’iter logico che ha portato alla valutazione degli elaborati di ciascun candidato: e ciò concreta il vizio di difetto di motivazione;

c) i criteri sono comunque illogici laddove privilegiano la “concordanza con quanto viene affermato”;

d) le modalità di correzione degli elaborati hanno violato il principio della collegialità;

e) le griglie di valutazione elaborate dalla Commissione giudicatrice sono affette da illogicità e contraddittorietà laddove associano il livello di sufficienza degli elaborati al punteggio di 18/30, mentre l’ammissione alla prova orale è subordinata all’ottenimento di un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta;

f) è illogica e arbitraria la previsione di un punteggio aggiuntivo per “apporti significativi e/o per una esposizione stilisticamente valida”;

g) i criteri di valutazione della prova scritta n. 1 sono, sotto diversi profili, manifestamente illogici;

h) la traccia della prova scritta n. 2 ha contenuto e struttura sostanzialmente identici ad altra traccia già nota ad alcuni candidati perché assegnata in un corso di preparazione al concorso in esame;

i) la composizione della Commissione esaminatrice risulta illegittima in quanto:

– i componenti supplenti sono stati nominati non con il decreto n. 128 del 26/9/2011, bensì solo con il decreto n. 27 del 2/4/2012;

– è per diversi profili viziata la nomina del dott. Sesto Vigiani a Presidente della Commissione (con il decreto n. 27 del 2/4/2012) in sostituzione del precedente Presidente, prof. Parlato, dimissionario;

– con il medesimo decreto n. 27/2012 sono stati nominati come componenti due dirigenti scolastici, in violazione dell’art. 10 comma 4 del D.P.R. n. 140/2008

– sia il componente effettivo prof. Calusi, sia i componenti supplenti non avevano titolo per essere nominati con il decreto n. 27 del 2/4/2012.

Nei motivi aggiunti depositati il 25/10/2012 vengono riproposte le censure originariamente formulate, deducendo l’illegittimità derivata dei nuovi provvedimenti impugnati, nonché un’ulteriore censura di eccesso di potere per sviamento e ingiustizia manifesta da cui sarebbe affetta la scelta dell’Amministrazione di proseguire nell’iter procedimentale fino al completamento del concorso, pur in pendenza di numerose impugnazioni contro i precedenti atti della procedura.

6) Prima di esaminare le singole censure è opportuno evidenziare che questa Sezione ha già trattato, nell’udienza del 6 marzo 2013, numerosi ricorsi presentati da partecipanti al concorso oggetto del presente giudizio, non ammessi alla prova orale. Alcuni di tali ricorsi sono stati accolti, con conseguente annullamento della procedura concorsuale, a partire dalla correzione delle prove scritte: si veda, tra le altre, la sentenza n. 641 del 19 aprile 2013. I profili di illegittimità ravvisati dal Tribunale nello svolgimento del concorso riguardano in particolare:

– le modalità di correzione degli elaborati, che comportano la violazione del principio del collegio perfetto;

– la composizione della Commissione giudicatrice del concorso, come modificata con decreto del Direttore generale dell’U.S.R. per la Toscana n. 27 del 2/4/2012.

Anche nel ricorso in esame sono formulate censure relative ai profili in questione, richiamate in sintesi al precedente punto 5) lett. d) e i); è dunque logico affrontare per primi tali motivi di ricorso.

7) E’ innanzitutto fondata la censura formulata a pag. 17 dell’atto introduttivo del giudizio (sub II.1.b).

Com’è noto, la regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che esse si atteggino quali collegi perfetti, in tutti i momenti in cui vengano adottate determinazioni rilevanti, ivi compreso, ovviamente, quello della correzione e valutazione delle prove scritte; di modo che non potrebbe reputarsi rispettosa di tale regola l’attribuzione dei giudizi/punteggi operata individualmente dai commissari, ma neppure l’attribuzione del giudizio operata collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell’elaborato da parte di uno soltanto dei commissari, il quale, per così dire, riferisca agli altri. Occorre, in altri termini, che la valutazione collegiale della prova sia preceduta dalla lettura dell’elaborato da parte del collegio in ciascuno dei suoi componenti.

Tanto premesso, la Commissione esaminatrice del concorso per cui è causa, nella sua composizione originaria (presidente il prof. Parlato), risulta aver stabilito di procedere alla correzione secondo le modalità così descritte nel verbale n. 1 del 28 dicembre 2011: “la Commissione decide che, dopo un primo periodo di approfondimento e condivisione dei criteri di valutazione, la valutazione collegiale di ciascun elaborato può anche essere effettuata dopo una sua lettura individuale”. Per ciascuna delle successive sedute di correzione degli scritti il verbale attesta che “la Commissione procede alla valutazione come descritto nel verbale n. 1 del 28.12.2011”, e lo stesso vale per la commissione nella mutata composizione (presidente il dott. Vigiani), nei cui verbali viene unicamente aggiunto il riferimento al proprio verbale di insediamento n. 23 del 3 aprile 2012.

In prima battuta, osserva il Collegio come la verbalizzazione possa lasciar intendere che la commissione abbia voluto riservarsi la possibilità di procedere alla valutazione collegiale sulla base della lettura degli elaborati, di volta in volta, anche da parte di un solo commissario; astrattamente, peraltro, essa si presta altresì – come sostenuto dall’Amministrazione resistente e dai controinteressati – ad essere letta nel senso di sottintendere che la “lettura individuale” sia stata comunque effettuata da ciascuno dei commissari; e il sottinteso sarebbe addirittura necessitato dal rilievo secondo cui, diversamente opinando, dovrebbe concludersi che la commissione abbia inteso “confessare” di non essersi attenuta alle regole che ne disciplinano il funzionamento.

L’argomento, tuttavia, non convince. Anche ammesso, infatti, che la lettura individuale da parte di ciascuno dei commissari costituisca un legittimo equipollente della lettura collegiale dell’elaborato, non possono trovare applicazione nella fattispecie i principi interpretativi dettati dal codice civile per i contratti e implicitamente invocati dalle difese resistenti, nella misura in cui se ne ritiene l’estensibilità anche ai fini dell’interpretazione dei provvedimenti amministrativi (interpretazione secondo buona fede, principio di conservazione, interpretazione nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto). Quel che rileva, nelle procedure concorsuali, è il rispetto dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l’amministrazione deve conformare la propria immagine prima ancora che la propria azione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3744), e il dubbio ingenerato dalle verbalizzazioni in esame – le quali, è appena il caso di sottolinearlo, non hanno natura provvedimentale, ma documentativa degli atti compiuti dalla commissione, e per ciò solo vanno interpretati privilegiandone il tenore letterale – è tale da rendere di per sé opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli scritti, in assenza di qualsivoglia elemento oggettivo dal quale desumere che, in concreto, la commissione non abbia mai fatto ricorso alla facoltà di procedere alla “lettura individuale”, ovvero che la “lettura individuale”, ove avvenuta, sia stata realmente eseguita da ciascuno dei commissari.

Tanto basta per accogliere il ricorso e annullare tutti gli atti della procedura concorsuale impugnati e i provvedimenti conseguenti.

8) Per quanto riguarda le censure formulate nel ricorso (pagg. 24 ss. sub IV.2 e IV.3) relative alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso, come modificata con decreto del Direttore generale dell’U.S.R. per la Toscana n. 27 del 2/4/2012, si osserva innanzitutto che, tra i ricorrenti, solo i sigg. G[…] C[…] e J[…] I[…] V[…] sono legittimati a proporle. Solo le prove scritte dei predetti, infatti, sono state corrette (in data 23 e 24/4/2012) dopo l’emanazione del decreto in questione. Gli elaborati di tutti gli altri ricorrenti sono stati corretti in date anteriori e dunque dalla Commissione nella sua originaria composizione: perciò i predetti non hanno titolo per contestare l’intervenuta modifica della composizione di tale organo collegiale, non essendo stati pregiudicati da tale evento.

Limitatamente ai ricorrenti C[…] e V[…] le censure in questione sono fondate, nei sensi di seguito precisati.

Va innanzitutto premesso che con decreto n. 128 del 26/9/2011 il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha nominato la Commissione giudicatrice del concorso di cui si controverte nelle persone del prof. Giuseppe Parlato (docente universitario, presidente), della prof.ssa Elisabetta Bonalumi (dirigente scolastico) e del dott. Sesto Vigiani (dirigente tecnico).

A seguito delle dimissioni del presidente si è successivamente reso necessario modificare la composizione della predetta Commissione; con decreto n. 27 del 2/4/2012 il Direttore generale dell’U.S.R. ha nominato presidente il dott. Sesto Vigiani, integrando il collegio con la nomina a componente del prof. Paolo Calusi (dirigente scolastico).

L’art. 10 del D.P.R. n. 140/2008 (“Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”) stabilisce ai commi dal terzo al quinto, per quanto qui interessa, che il presidente delle commissioni esaminatrici è scelto tra i professori di prima fascia di università statali o equiparate, tra i magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, ovvero tra i dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali; e che, in carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente e’ esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l’altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi.

Le disposizioni dianzi richiamate rivelano l’esigenza che nella composizione della commissione sia riflessa la compresenza di professionalità differenziate quanto complementari, nel senso di affiancare al presidente – scelto fra soggetti non necessariamente muniti di specifiche conoscenze nel campo della dirigenza e dell’organizzazione scolastica, ma qualificati per assumere il ruolo di coordinamento e guida richiesto dalla funzione – due componenti di estrazione non omogenea, in modo da veder rappresentate in seno all’organo sia le competenze specifiche dell’ambito scolastico, sia quelle tecnico-gestionali e amministrative di carattere generale. Le medesime disposizioni disegnano, peraltro, un’alternativa residuale per l’ipotesi in cui la carenza di aspiranti al ruolo di presidente costringa ad attingere a personale estraneo alle categorie indicate in via principale: in tale evenienza, peraltro, il dato di rilievo non risiede tanto nella diversa estrazione professionale della figura investita della funzione presidenziale, quanto nel fatto che l’estrazione del presidente può – beninteso, fisiologicamente – finire per coincidere con quella di uno dei due commissari rimanenti, fatta salva la diversa anzianità minima di servizio (dieci anni per i dirigenti chiamati alla funzione di presidente, cinque per quelli chiamati alla funzione di commissario). Il chiaro tenore letterale del citato art. 10, sintomatico del favor riservato dal regolamento all’opzione indicata come primaria, rende in ogni caso evidente l’assenza di discrezionalità nella scelta dei componenti la commissione e, segnatamente, del presidente, il cui nominativo può essere attinto tra i dirigenti con anzianità di servizio decennale soltanto laddove si verifichi l’indisponibilità di aspiranti tra i professori universitari, i magistrati e i dirigenti generali.

Se così è, non può che concludersi per l’illegittimità della sostituzione del dimissionario presidente della Commissione esaminatrice, prof. Parlato, effettuata dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana con l’impugnato decreto del 2 aprile 2012. La decisione di procedere alla sostituzione con altro componente la commissione “al fine di garantire, ad un lato, la maggiore speditezza nelle operazioni concorsuali e il rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa per la conclusione della procedura concorsuale e, dall’altro, in ossequio al principio di par condicio, tenuto anche conto dello stato di avanzamento dei lavori della commissione medesima” non risponde, invero, agli unici criteri dettati dalla disciplina regolamentare per la nomina del presidente di commissione e, in particolare, non dà alcun conto della sussistenza nel caso concreto dei presupposti legittimanti la scelta di un dirigente con anzianità decennale, vale a dire l’assenza di aspiranti disponibili nelle categorie di dipendenti pubblici al cui interno la ricerca del nuovo presidente avrebbe dovuto essere condotta in via privilegiata (così come era stato fatto per il presidente originario). L’Amministrazione resistente non ha, del resto, fornito neppure in giudizio adeguata dimostrazione della inevitabilità della scelta ricaduta sul dott. Vigiani, né quest’ultima può considerarsi giustificata in virtù degli obiettivi posti dall’Amministrazione a sostegno del proprio operato, non vedendosi per quale ragione la speditezza dei lavori della commissione e la par condicio avrebbero dovuto essere meglio assicurate dalla nomina di un presidente “interno” alla commissione: si tratta di obiettivi rispetto ai quali è la continuità di due componenti su tre della commissione a rilevare, piuttosto che non il loro ruolo all’interno della commissione stessa; e, in un’ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, non vi è alcuna evidenza del fatto che l’unica condizione per assicurare il raggiungimento di quegli obiettivi fosse l’integrale sacrificio delle garanzie e delle esigenze che, lo si è visto, sono sottese alla previsione regolamentare in materia di scelta del presidente di commissione (garanzie ed esigenze delle quali l’Amministrazione procedente mostra – in realtà – di non essersi affatto curata).

Le censure formulate nel ricorso sotto il profilo esaminato sono dunque fondate. E sono fondate anche sotto l’ulteriore profilo della violazione del comma 4 dell’art. 10, che impone di selezionare i componenti tra diverse categorie di aspiranti, mentre con il decreto del 2/4/2012 sono stati nominati componenti due dirigenti scolastici. È vero che nell’elenco degli aspiranti più sopra citato figurava un solo dirigente tecnico (il dott. Sesto Vigiani) mentre tutti gli altri avevano qualifica di dirigente scolastico; ma proprio per questo il dott. Vigiani avrebbe dovuto essere mantenuto nell’incarico originariamente assegnatogli.

9) Non rappresentano invece autonomi vizi del procedimento la mancata nomina iniziale dei membri supplenti della commissione esaminatrice, la quale costituisce semmai l’occasione delle illegittimità nelle quali l’amministrazione resistente, fattasi cogliere impreparata dalle dimissioni di un membro della commissione, è incorsa al momento della sua sostituzione. Lo stesso dicasi per la scelta dei supplenti nominati con il medesimo decreto del 2 aprile 2012, e dello stesso dott. Vigiani quale presidente della commissione, al di fuori degli elenchi degli aspiranti commissari e presidenti, che l’art. 10 co. 5 D.P.R. n. 140/2008 disciplina come strumento materiale di cui l’amministrazione si avvale ai fini della formazione delle commissioni, senza per questo implicarne la vincolatività (fermo restando che la scelta dei commissari deve ricadere su soggetti che, se pure non inseriti negli elenchi, siano muniti dei requisiti soggettivi prescritti dal regolamento, rispettivamente, per i presidenti e per i membri di commissione).

Del pari, non meritano accoglimento i profili di gravame che investono la nomina a commissario effettivo del prof. Calusi e a commissario supplente del prof. De Puri. Quanto al primo, è sufficiente osservare che l’appartenenza al collegio dei revisori di un’associazione di categoria non integra in alcun modo la causa di incompatibilità invocata dai ricorrenti, che l’art. 35 co. 3 lett. e) del D.Lgs. n. 165/2001 e l’art. 9 co. 2 D.P.R. n. 487/1994 connettono non già alla semplice appartenenza a un’organizzazione di stampo sindacale, ovvero allo svolgimento di una qualsivoglia attività all’interno di un’organizzazione siffatta, ma unicamente all’attività sindacale in senso proprio e stretto, onde prevenirne possibili condizionamenti. Quanto al prof. De Puri, egli risulta oltretutto essersi dimesso dall’incarico di commissario supplente il 22 maggio 2012, senza aver mai preso parte ai lavori della commissione, di talché la censura che lo riguarda è inammissibile, prima che infondata.

10) Anche le ulteriori censure formulate dai ricorrenti non meritano accoglimento.

In primo luogo non costituisce vizio della procedura la circostanza che i criteri di valutazione delle prove scritte siano stati stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella seduta mattutina del 28/12/2011 (cfr. verbale n. 1), cioè dopo lo svolgimento del prove stesse. Il condivisibile orientamento giurisprudenziale è nel senso che la determinazione e la verbalizzazione di tali criteri deve intervenire in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che con essi si intenda favorire o sfavorire alcuni concorrenti, per cui è legittima la fissazione dei criteri anche dopo l’effettuazione delle prove concorsuali, purché prima della loro valutazione (TAR Catanzaro, sez. II, 15 dicembre 2011 n. 1561; TAR Lazio, sez. II, 15 luglio 2010 n. 26076). Ciò è quanto si è verificato nel caso in esame, posto che le operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte sono iniziate nel pomeriggio del 28/12/2011 (cfr. verbale n. 2) e non c’è ragione per dubitare che l’apertura delle buste sia intervenuta solo in quel momento.

Quanto ai criteri scelti dalla commissione esaminatrice, nella seduta del 28/12/2011 il predetto organo ha elaborato due “griglie” per la valutazione delle due prove scritte concorsuali, individuando per ciascuna prova sei parametri di stampo contenutistico (“punti di vista”) cui riferire il giudizio di maggiore o minore “concordanza” dell’elaborato, risultando chiaro che, al di là di una certa approssimazione delle espressioni utilizzate, la commissione abbia inteso collegare il proprio giudizio al grado di maggiore o minore adeguatezza dell’elaborato rispetto ai parametri, espresso in termini descrittivi secondo una scala di valore da “scarso” a “ottimo”, corrispondente all’assegnazione di un punteggio numerico da 1 a 5. Dunque, il giudizio tecnico-discrezionale della commissione si identifica con l’espressione del grado di concordanza, ottenuta attraverso il raffronto fra il contenuto dell’elaborato e i singoli parametri di valutazione, di fatto ricavati dalla scomposizione delle tracce in segmenti, in relazione a ciascuno dei quali la commissione ha verificato la completezza delle prove presentate dai candidati. Lo stampo prettamente contenutistico delle “griglie” utilizzate dalla commissione non vizia di per sé la valutazione, posto che la rispondenza dell’elaborato a quanto richiesto dalla traccia – e dai singoli segmenti logico-argomentativi nei quali la stessa risulti scomponibile – costituisce un dato certamente suscettibile di riscontro oggettivo. A questo, si aggiunga che il giudizio della commissione risulta integrato sia dalla considerazione degli aspetti formali della prova, con l’assegnazione delle penalizzazioni (-1) previste per le eventuali scorrettezze ortografiche, sintattiche e lessicali, la cui rilevanza ai fini del giudizio complessivo sul candidato è innegabile, avuto riguardo alla professionalità richiesta dai posti messi a concorso; sia dall’ulteriore considerazione degli elementi compendiati nella “significatività” dell’apporto del candidato e nella validità stilistica dell’esposizione, in relazione ai quali il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo serve a valorizzare, tra l’altro, le competenze linguistiche ed espressive dei candidati. In altri termini, penalizzazioni e punteggio aggiuntivo rappresentano il mezzo per consentire alla commissione – con scelta del tutto ragionevole – di personalizzare ulteriormente la valutazione di quelle prove che, pur non ottenendo il massimo dei voti per la “concordanza” contenutistica (nel qual caso, l’ulteriore personalizzazione sarebbe risultata superflua), meritassero comunque di essere premiate in virtù delle particolari competenze espositive, piuttosto che di una preparazione eccellente, sebbene non estesa all’intero contenuto della traccia, dimostrate dal candidato.

In relazione a quanto sopra risultano infondate le censure di indeterminatezza, irragionevolezza e arbitrarietà dei criteri, nonché di difetto di motivazione delle valutazioni espresse.

Sotto altro profilo, posto che il bando di concorso richiede per l’ammissione alla prova orale (art.10 comma 1) “un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta”, non è affatto contraddittoria la scelta della Commissione di giudicare sufficiente un elaborato che abbia ottenuto un punteggio di 18/30, atteso che l’Amministrazione può legittimamente decidere di subordinare il superamento di un concorso ad un giudizio superiore alla mera sufficienza (giudizio che nel caso in esame corrisponde, in termini numerici, al voto 7), in conformità peraltro con quanto espressamente previsto dall’art. 7 comma 1 del D.P.R. n 487/1994.

Risultano invece inammissibili, perché investono il merito delle scelte rimesse alla commissione esaminatrice, le censure formulate nel ricorso alle pagg. 19-20 (sub II.2) relative alle presunte illegittimità dei criteri valutativi della traccia n. 1; in proposito si osserva, comunque, che i descrittori n. 4 e n. 5 sono perfettamente in linea con la traccia, che richiedeva espressamente di riferire al rapporto con gli enti locali interessati la trattazione del tema principale, attinente al ruolo del dirigente scolastico nei nuovi assetti ordinamentali e all’analisi degli specifici aspetti organizzativi e didattici.

Infine, è infondata anche la censura formulata nel ricorso sub III) a pag. 21; la traccia della seconda prova scritta investe problematiche tipiche dell’attività del dirigente scolastico e dunque non è né sorprendente, né rilevante che le stesse problematiche siano state esaminate in un corso di preparazione al concorso.

11) In conclusione, l’azione impugnatoria proposta con il ricorso originario va accolta perché risultano fondate le censure esaminate ai precedenti punti 7) e 8), fermi restando i limiti di ammissibilità più sopra evidenziati con riferimento alle censure di cui al punto 8). Va accolto anche il ricorso per motivi aggiunti depositato il 25/10/2012, proposto contro i provvedimenti di approvazione della graduatoria finale della procedura e i provvedimenti conseguenti, che risultano affetti da illegittimità derivata dai vizi rilevati a carico dei provvedimenti presupposti (impugnati con l’atto introduttivo del giudizio) e vanno, insieme a questi, annullati.

12) Le spese del giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente e sono liquidate nel dispositivo; con compensazione nei rapporti tra i ricorrenti e i controinteressati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e i motivi aggiunti successivamente proposti nei sensi e con gli effetti precisati in motivazione.

Condanna l’Amministrazione scolastica al pagamento delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre agli accessori di legge; compensa le spese nei rapporti tra i ricorrenti e i controinteressati.

Ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2013

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)