Avv. Ettore Nesi – DANNO ERARIALE: Breve nota sulla c.d. scusante della confusione normativa in tema di procedure espropriative non ritualmente concluse nei termini di legge

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Ai sensi dell’art. 1 (“Azione di responsabilità”) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”), «la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali».

Con particolare riferimento all’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, per i maggiori esborsi sostenuti dall’Erario in conseguenza dell’illecita apprensione di beni privati nell’ambito di procedure espropriative per pubblica utilità (per decorso dei termini legali per il compimento delle procedure de quibus), la giurisprudenza della Corte dei Conti ha osservato che «se cagionata da obiettive difficoltà operative, correlate alla confusione normativa delle ripetute proroghe disposte dal legislatore, la scadenza dei termini di compimento di un procedimento di espropriazione non è addebitabile a colpa grave né del Sindaco né del funzionario preposto all’ufficio tecnico competente» (così Corte dei Conti, Sez. II, 20 luglio 2004, n. 257/A; nello stesso senso v. altresì Id., 31 marzo 2003, n. 138/A).