T.A.R. Toscana, Sez. II, 1° settembre 2011, n. 1372 – PRINCIPIO DI DIRITTO: Ancorché sia principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui è sempre consentito alla stazione appaltante procedere in autotutela durante la fase dell’aggiudicazione provvisoria – così che non è configurabile una posizione consolidata di ogni concorrente (che si ritiene potenzialmente aggiudicatario in luogo di quello provvisorio) al fine di pretendere la conclusione del procedimento secondo i suoi canoni di (corretta) aggiudicazione – è comunque principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale l’aggiudicazione provvisoria può ben può essere posta nel nulla purché la relativa decisione sia motivata in misura idonea alla fattispecie.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2010, proposto da:
Il Globo Vigilanza Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Cecchi, con domicilio eletto presso il medesimo in Firenze, via Masaccio, 172;
contro
Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, in Persona del Ministro Pro Tempore, e Soprintendenza Speciale Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico e Polo Museale di Firenze, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti di
– Societa’ S[…] – Sicurezza P[…] T[…] Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuela Paoletti e Francesco Paoletti, con domicilio eletto presso l’avv. Ettore Nesi in Firenze, via Puccinotti, 30;
– Societa’ Vigilanza Grifone Srl, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1780 del 2010, proposto da:
S[…] T[…] S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuela Paoletti e Francesco Paoletti, con domicilio eletto presso l’avv. Ettore Nesi in Firenze, via Puccinotti, 30;
contro
Soprintendenza Speciale Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico e Polo Museale – Firenze, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domicilia per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Il Globo Vigilanza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Cecchi, con domicilio eletto presso il medesimo in Firenze, via Masaccio, 172;
per l’annullamento, previa sospensione:
1) quanto al ricorso n. 1740 del 2010:
a) del provvedimento prot. n. 13981 M/(, del 21.09.2010, comunicato per fax lo stesso giorno, nella parte in cui è stata disposta la sospensione (rectius: rinnovazione) della gara, nonchè, per quanto occorrer possa:
b) della lettera di invito prot. n. 1667 M/8 dell’8 luglio 2010 limitatamente alle clausole a) e m) contenute a pag. 2;
c) del verbale di aggiudicazione provvisoria del 26/07/2010;
d) di ogni altro atto o provvedimento lesivo anche se incognito al ricorrente;
e per la condanna della stazione appaltante ad affidare il servizio di cui è causa a favore della società ricorrente, quale risarcimento in forma specifica;
2) quanto al ricorso n. 1780 del 2010:
del provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze prot. 13981 M/8 del 21 settembre 2010, a firma del responsabile del procedimento, Arch. Antonio Godoli, di sospensione della procedura di cui infra e del conseguente annullamento dell’aggiudicazione provvisoria disposta in favore della ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale,
nonché per il risarcimento del danno subito.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nei giudizi del Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e della Soprintendenza Speciale Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico e Polo Museale di Firenze nonchè della Societa’ S[…] Srl nel ricros n. 1740/10, con i relativi allegati;
Visti l’atto di intervento “ad opponendum” e il ricorso incidentale de Il Globo Vigilanza S.r.l., con i relativi allegati, nel ricorso n. 1780/10;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1237/2010 del 22 dicembre 2010;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 14 aprile 2011 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico e per il Polo Museale di Firenze dava luogo ad una procedura in economia per l’affidamento del servizio di vigilanza della Loggia dell’Orcagna e del Piazzale degli Uffizi, per il periodo 1.9.2010-31.8.2011, invitando alcune ditte del settore.
Alla procedura partecipavano, tra numerose altre, la Il Globo Vigilanza srl e la S[…] srl e, nella seduta del 26.7.2010, valutate le offerte che ai fini dell’aggiudicazione, per disposizione di bando, dovevano essere “al prezzo più basso al netto dell’IVA” e praticando il sistema del c.d. “taglio delle ali”, la relativa commissione individuava l’offerta della S[…] srl come quella che sin avvicinava maggiormente, per difetto, alla soglia individuata e provvedeva all’aggiudicazione provvisoria, comunicata in data 6.8.2010 all’interessata e alla seconda classificata, I.V.T.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia spa.
A tale comunicazione, però, seguiva quella del 21.9.2010 con cui il Responsabile del Procedimento illustrava che “…per meglio precisare le condizioni dell’invito alla gara in oggetto, viene sospeso il procedimento in essere e di conseguenza annullata l’aggiudicazione provvisoria; si preannuncia che a breve sarà trasmesso nuovo invito”.
Avverso tale provvedimento proponevano gravame sia Il Globo Vigilanza srl, con ricorso a questo Tribunale iscritto al n.r.g. 1740/10, sia l’aggiudicataria provvisoria S[…] srl, con ricorso iscritto al n.r.g. 1780/10.
In particolare, Il Globo Vigilanza srl ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione, lamentando, in sintesi, quanto segue.
“1. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990, nonché dei principi generali dell’ordinamento in materia di procedimento amministrativo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990. Illegittimità derivata”.
Dal contesto della comunicazione del 21.9.2010, risultava annullata l’intera procedura nonostante fosse verificabile che la società ricorrente aveva in effetti presentato l’offerta più bassa ai sensi della legge di gara. Premesso ciò, la ricorrente lamentava che risultava assente ogni motivazione in ordine all’adozione di tale iniziativa, cui non potevano ovviare le clausole del bando, da intendersi quale mere clausole di stile – che richiamavano la generica facoltà insindacabile di non dare luogo alla procedura o di non assegnare il servizio se le offerte non fossero state ritenute rispondenti alle esigenze dell’Ente – comunque illegittime, per violazione degli artt. 2 e 3 l. n. 241/90, se consentivano all’Ente di operare senza alcuna motivazione e in assoluto arbitrio.
“2. Violazione della lettera di invito e degli artt. 86, 87 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006”.
Nella lettera di invito non era stato indicato alcun prezzo a base di gara ma era stata richiesta l’offerta di un unico prezzo unitario, come confermato dalla circostanza per la quale tutti i partecipanti avevano proposto importi fondati su una tariffa oraria. Non si comprendeva per quale ragione, invece, l’Amministrazione aveva adottato il metodo dell’esclusione automatica dalla gara, ex art. 124, comma 8, d.lgs. n. 163/06 e, pur dando luogo correttamente all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, non aveva continuato la procedura e considerato che la congruità dell’offerta doveva essere valutata rispetto al costo del lavoro medio orario per il personale dipendente degli istituti di vigilanza privata, proprio come operato dalla ricorrente, che aveva offerto la tariffa oraria di euro 18,11 oltre i.v.a., nel rispetto dei parametri fissati dal d.m. 8.7.2009 e che, per tale ragione, doveva essere aggiudicataria della gara.
Con l’altro ricorso sopra richiamato, invece, la S[…] srl, pur chiedendo anch’essa l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento in epigrafe, lamentava a sua volta, in sintesi, quanto segue.
“1 – Eccesso di potere per contraddittorietà – Difetto del presupposto e della motivazione, travisamento, perplessità, illogicità – Difetto di istruttoria”.
In assenza di ogni contestazione preventiva in merito all’operato della S[…] srl, non si comprendevano le ragioni del provvedimento impugnato né risultavano mai indicate quelle “condizioni” da meglio precisare cui faceva riferimento l’Amministrazione nel provvedimento impugnato.
Era, quindi, palese la carenza di motivazione che aveva contraddistinto l’operato della Soprintendenza.
“2 – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Eccesso di potere per contraddittorietà, per difetto dei presupposti e della motivazione sotto ulteriore aspetto, travisamento, perplessità, illogicità – Violazione dell’art. 21-nonies della legge 241 del 1990”.
Ora stata omessa ogni ragione di interesse pubblico, concreto ed attuale, relativo a quanto posto a fondamento del provvedimento impugnato, in comparazione con il contrapposto interesse privato a mantenere l’aggiudicazione da parte della ricorrente.
“3 – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e s.m.i. – Eccesso di potere per contraddittorietà – Difetto del presupposto e della motivazione, travisamento, perplessità, illogicità”.
Se l’Ente intendeva rinnovare l’intera procedura di gara – come rilevabile dal provvedimento impugnato – dando luogo ad un nuovo procedimento, doveva procedere alla comunicazione di avvio del medesimo, al fine di garantire la più ampia trasparenza al suo operato.
In entrambi i ricorsi si costituiva l’Amministrazione in epigrafe indicata, chiedendo le reiezione degli stessi.
Nell’ambito del ricorso n. 1780/10, la Il Globo Vigilanza srl proponeva un atto di intervento “ad opponendum”, evidenziando il suo interesse alla permanenza dell’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria nei confronti della S[…] srl con conseguente richiesta di reiezione del ricorso in questione.
In più, la medesima Il Globo Vigilanza srl notificava un ricorso incidentale, ove chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria in questione, lamentando quanto segue.
“1. Violazione della lettera di invito e degli artt. 86, 87 e 124, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 8.7.2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”.
La ricorrente incidentale, in sostanza, riprendeva le censure da lei già illustrate nel secondo motivo del ricorso n. 1740/10. Inoltre specificava che il costo orario di riferimento individuato dalla Soprintendenza, pari ad euro 18,39, era in realtà errato perché riferito a quello medio orario nazionale per i lavoratori a tempo determinato mentre il costo pari ad euro 18,11 indicato dalla ricorrente incidentale era il più centrato, in quanto costo medio orario per le regioni del centro-nord per lavoratori a tempo indeterminato.
La Soprintendenza, poi, aveva anche errato nella procedura, applicando una sorta di esclusione automatica non prevista nella lettera di invito e senza effettuare l’esclusione, per anomalia, nei confronti di tutte le offerte indicanti un valore inferiore a tale soglia, come appunto era quella della S[…] srl, invece giudicata al primo posto.
“2. Inammissibilità del ricorso principale”.
La S[…] srl non aveva notificato il ricorso a controinteressati, individuati in tutti i partecipanti che avevano interesse al mantenimento dell’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria.
Nel ricorso n. 1740/10 si costituiva invece la S[…] srl, che riprendeva, in sostanza, le tesi già espresse nel suo ricorso e rilevava l’inammissibilità del ricorso del Il Globo Vigilanza srl, perché non superava la c.d. “prova di resistenza”, nonché l’infondatezza, dato che le tabelle ministeriali richiamate non erano vincolanti.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe questa Sezione, previa riunione dei ricorsi, rigettava le domande cautelari.
In prossimità della pubblica udienza, il Globo Vigilanza srl depositava una memoria unica a sostegno delle proprie tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 14 aprile 2011 la causa era trattenuta in decisione.
In data 20 aprile 2011 era pubblicato il dispositivo della presente sentenza.
DIRITTO
Il Collegio, preliminarmente, conferma la riunione dei ricorsi, già disposta in sede cautelare, attesa l’evidente connessione soggettiva e soggettiva dei medesimi.
Passando all’esame dei ricorsi, il Collegio rileva, in relazione a quello n. 1740/10, che la Il Globo Vigilanza srl, con il primo motivo, precisa di lamentare (ovviamente) non l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria ma l’annullamento dell’intera gara, perché fondato su una determinazione priva di motivazione, ritenendo invece di avere dato luogo all’offerta più bassa rispondente ai requisiti della legge di gara e idonea all’aggiudicazione della gara medesima.
Il Collegio rileva che l’Amministrazione si è avvalsa, nel caso di specie, della facoltà – già richiamata nella legge di gara – di dare luogo alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria e contestuale sospensione della gara. Infatti, in punto di fatto, il Collegio rileva che, in realtà, la gara in questione, secondo quanto indicato nella nota impugnata, risulta soltanto sospesa, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti di terzi mentre l’annullamento dell’intera procedura non si era ancora verificato al momento di adozione di tale nota ma, semmai, poteva individuarsi solo al momento di effettiva diramazione di nuovo invito, come soltanto preannunciato e – a quel che risulta – ancora non attuato.
Ebbene, il Collegio ricorda che il potere riconoscibile alle p.a. di sospendere, revocare e/o annullare le procedure di gara, soprattutto se ancora nella fase endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria, è sempre esercitabile.
Infatti, nei contratti d’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice non è obbligata a stipulare il contratto con l’impresa aggiudicataria ed essa ben può rimuovere gli effetti dell’atto di aggiudicazione provvisoria e finanche di quello di aggiudicazione definitiva, purché la conseguente azione amministrativa sia condotta coi necessari crismi della legittimità (TAR Sicilia, Ct, Sez. I, 25.2.11, n. 463). Inoltre, l’aggiudicazione provvisoria, anche se individua un potenziale aggiudicatario definitivo della gara, è un atto ancora ad effetti instabili, del tutto interinali, e determina solo la nascita di una mera aspettativa, con la conseguenza che è sempre possibile per l’Amministrazione procedere in autotutela (TAR Calabria, Cz, Sez. I, 16.9.10, n. 2561; TAR Veneto, Sez. I, 14.9.10, n. 4745).
In sostanza, è riconosciuto che l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto pubblico, essendo atto endoprocedimentale, determina nell’impresa che l’ha ottenuta, soltanto una mera aspettativa di fatto alla conclusione del procedimento e non già una posizione giuridica qualificata che, viceversa, può solo derivare dall’aggiudicazione definitiva; pertanto, non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla sua revoca o annullamento allorché la gara stessa non risponda più alle esigenze dell’Ente e sussista un interesse pubblico, concreto ed attuale, all’eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dell’aggiudicatario provvisorio nei confronti dell’Amministrazione; tale potere, già previsto dalla disciplina di contabilità generale dello Stato che consente il diniego di approvazione per motivi di interesse pubblico (art. 113 R.D. 23 maggio 1924 n. 827), trova il proprio fondamento nel principio generale dell’autotutela della Pubblica amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica (TAR Campania, Na, Sez. VIII, 3.5.10, n. 2263).
Sulla base di tali premesse, il Collegio rileva – soprattutto alla luce della posizione della ricorrente Il Globo Vigilanza srl, neanche aggiudicataria provvisoria o seconda classificata ma mera partecipante alla gara – che non trovano nel caso di specie applicazione i principi generali di cui all’art. 2 l.n. 241/1990 in ordine alla obbligatorietà di concludere la procedura – con conseguente infondatezza del ricorso sotto tale profilo – atteso che la stessa, per altri medesimi principi generali ora richiamati, ben può essere sempre revocata durante la sua fase endoprocedimentale, sussistendone i relativi motivi.
Inammissibile è invece la parte del ricorso orientata a contestare la carenza di motivazione in ordine all’annullamento della gara, dato che la ricorrente non aveva acquisito alcuna posizione giuridica tutelabile, non risultando neanche aggiudicataria provvisoria.
L’annullamento dell’intera gara, in realtà, la favorisce in un’ottica di ripetizione della gara e solo un eventuale mancato nuovo invito potrebbe essere contestabile sotto tale profilo, a suo tempo.
L’inammissibilità del motivo, inoltre, deve essere anche valutata in ordine alla posizione dell’altra ricorrente, aggiudicataria provvisoria, perché ove fosse ritenuto fondato il ricorso n. 1780/10, le restanti doglianze della Il Globo Vigilanza srl nel ricorso n. 1740/10 non supererebbero il vaglio di ammissibilità, secondo quanto sarà illustrato in prosieguo.
Passando quindi, per ragioni di economia processuale, all’esame del ricorso n. 1780/10, la ricorrente lamenta, con il primo motivo, la carenza assoluta di motivazione sulle ragioni che hanno portato all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria in suo favore, limitandosi le stesse ad un generico richiamo ad una “miglior precisazione delle condizioni dell’invito alla gara”.
Ebbene, se è vero, come riportato in precedenza, che è sempre consentito alla stazione appaltante procedere in autotutela durante la fase dell’aggiudicazione provvisoria – così che non è configurabile una posizione consolidata di ogni concorrente (che si ritiene potenzialmente aggiudicatario in luogo di quello provvisorio) al fine di pretendere la conclusione del procedimento secondo i suoi canoni di (corretta) aggiudicazione – è comunque principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale l’aggiudicazione provvisoria può ben può essere posta nel nulla purchè la relativa decisione sia motivata in misura idonea alla fattispecie (TAR Lazio, Sez. II, 30.4.10, n. 8975).
In sostanza, se l’aggiudicazione provvisoria della gara d’appalto è inidonea a generare nella ditta provvisoriamente vincitrice una posizione consolidata, sull’Amministrazione che intende esercitare il potere di autotutela incombe comunque un onere di motivazione, sia pure fortemente attenuato, circa le ragioni di interesse pubblico che l’hanno determinata, essendo sufficiente che sia reso palese almeno il ragionamento seguito per giungere alla determinazione negativa attraverso l’indicazione degli elementi concreti ed obiettivi in base ai quali essa ritiene di non procedere più all’aggiudicazione definitiva (TAR Lombardia, Bs, Sez. II, 16.2.11, n. 302, Cons. Stato, Sez. V, 29.12.09 n. 8966 e Sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2838; TA.R. Lazio, Sez. II ter, 9.11.09 n. 10991).
Nel caso di specie, il Collegio rileva che, pur concordando sul principio di ordine generale che consente alla stazione appaltante di poter dare luogo, nell’applicare la potestà di revocare l’aggiudicazione provvisoria, ad un provvedimento motivato in forma attenuata, si riscontra una carenza assoluta di motivazione da parte della Soprintendenza, che non ha chiarito in alcun modo, né almeno accennato, quali siano le condizioni dell’invito di gara che esigevano una migliore precisazione e per quale ragione solo alla data del 21 settembre 2010, dopo l’invio alla ricorrente della richiesta documentazione integrativa da parte dell’Amministrazione al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva, sia emersa questa esigenza in relazione a motivi di interesse pubblico attuale e concreto.
Sotto tale profilo, quindi, appare fondato, in maniera assorbente rispetto al terzo motivo (per tuziorismo comunque da dichiarare infondato in quanto, come ricordato, l’aggiudicazione provvisoria della gara d’appalto ha natura di atto endoprocedimentale, inserendosi nell’ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l’appalto risulta cristallizzata soltanto con l’aggiudicazione definitiva e vantando in tal caso l’aggiudicatario provvisorio solo un’aspettativa alla conclusione del procedimento, per cui non occorre la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio (Cons. Stato, Sez. V, 8.3.11, n. 1446; TAR Campania, Na, Sez. I, 2.11.10, n. 22122), quanto lamentato dalla ricorrente con i primi due motivi di ricorso in ordine alla carenza di motivazione della determinazione impugnata.
Quanto ora dedotto sulla fondatezza del ricorso n. 1780/10, sia pure limitatamente alla carenza di motivazione e salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, comporta, per quanto già sopra anticipato, un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso n. 1740/10, dato che la contestazione sul metodo di aggiudicazione, di cui al relativo secondo motivo di ricorso, può trovare ingresso solo qualora sia confermata e consolidata quantomeno l’aggiudicazione provvisoria.
Tale inammissibilità si riflette anche sul ricorso incidentale proposto dalla Il Globo Vigilanza srl nel ricorso n. 1780/10, contraddistinto da carenza di interesse. Ciò sia in relazione al primo motivo ivi illustrato, fondato su una pretesa ragione di aggiudicazione diretta della gara che non può trovare ingresso in questa fase, per quanto detto, sia per quel che riguarda il secondo motivo del ricorso incidentale, dato che per giurisprudenza costante, non sono ravvisabili controinteressati in senso tecnico nel giudizio promosso contro la revoca dell’aggiudicazione provvisoria di un appalto pubblico, senza alcuna individuazione di un nuovo aggiudicatario (Tar Lazio, Sez. III ter, 3.2.09, n. 1053, TA.R. Puglia, Le, Sez. II, 18.10.03, n. 6953.).
In relazione alla domande risarcitorie dei due ricorsi, poi, il Collegio rileva che la domanda di cui al ric. n. 1740/10, limitata ad un risarcimento in forma specifica, segue la sorte del medesimo in relazione all’infondatezza e inammissibilità dello stesso.
Per quanto riguarda il ric. n. 1780/10, il Collegio rileva che la domanda è fondata sulla constatazione di avere dato luogo alla costituzione del deposito cauzionale definitivo e sulla richiesta di corresponsione di euro 8.500,00 quale indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies l.n. 241/90.
Il Collegio osserva però che anche la indennizzabilità ex art. 21 quinques l. cit. è legata alla dimostrazione del pregiudizio subito (laddove la norma specifica che “…Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo…”), dimostrazione nel caso di specie assente in quanto la procedura risulta solo sospesa e anche l’adozione di un nuovo invito rimane all’interno della medesima, ancora non conclusa definitivamente, per cui solo all’esito di questa la ricorrente potrà rivendicare una posizione soggettiva idonea alla sua richiesta, qualora non fosse confermata aggiudicataria.
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso n. 1740/120 deve essere dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile e le relative spese seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Il ricorso n. 1780/10 deve essere invece accolto nei sensi sopra indicati mentre il ricorso incidentale della Il Globo Vigilanza deve essere dichiarato inammissibile.
Anche in questo caso le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, mentre possono compensarsi per il resto, sussistendone giusti motivi, avendo espresso la controinteressata le sue posizioni nel ricorso n. 1740/10.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti:
1) riunisce i ricorsi in epigrafe;
2) in parte dichiara infondato il ricorso n. 1740/10 e in parte lo dichiara inammissibile;
3) condanna la società ricorrente a corrispondere le spese di lite, per euro 2.000,00 oltre accessori di legge, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per euro 1.000,00, oltre accessori di legge, alla S[…] s.r.l.;
4) accoglie il ricorso n. 1780/10 e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
5) rigetta la domanda risarcitoria;
6) dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
7) condanna il Ministero per i Beni e le Attività Culturali a corrispondere alla società ricorrente principale le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato. Compensa per il resto.
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 14 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)