Avv. Ettore Nesi – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – Il procedimento di gestione del demanio marittimo nella Regione Campania. Ricognizione normativa. In particolare i termini del procedimento
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1. Ricognizione normativa sul procedimento di gestione del demanio marittimo nella Regione Campania.
Con d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 vennero delegate alle regioni «le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti» (così l’art. 59 “Demanio marittimo, lacuale e fluviale”).
Nella Regione Campania l’art. 19 L.R. Campania 29 maggio 1980, n. 54 ha sub-delegato ai Comuni «le funzioni amministrative delegate alla Regione per l’utilizzazione turistica e ricreativa delle aree del litorale marittimo e delle aree del demanio marittimo immediatamente prospicienti il mare nel rispetto delle leggi regionali contenenti vincoli sul territorio».
Con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 vennero conferite alle Regioni le funzioni relative «al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia» (così alla lettera l del comma 2° dell’art. 105 “Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali” del citato D.Lgs. n. 112/1998).
Il successivo D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96, nelle more dell’approvazione della legge regionale sul riparto delle funzioni amministrative trasferite ai comuni, ha previsto, con riguardo anche alla Regione Campania, che sono esercitate dalla Regione le funzioni amministrative conferite dall’art. 105, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998 (così l’art. 40 “Funzioni della regione”), salvo quanto disposto dagli articoli 41 (“Funzioni delle province”) e 42 (“Funzioni dei comuni”).
L’art. 42 del citato D.Lgs. n. 96/1999 ha trasferitoai comuni l’esercizio le funzioni previste dalla ricordata lettera l) del comma 2° dell’art. 105 D.Lgs. n. 112/1998.
In attuazione di tale trasferimento di funzioni attuato dal Governo in via sostitutiva, l’Allegato n. 1 della deliberazione G.R. Campania dell’11 maggio 2001, n. 1971 (“Assetto normativo e indirizzi operativi per l’esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi nn. 112/1998 e 96/1999”) ha previsto, all’art. 6 (“Termine per il rilascio delle concessioni”), che «ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. n. 241/1990, i termini procedurali massimi per l’evasione delle istanze di concessione demaniale sono quelli fissati nel D.M. Trasporti e Navigazione del 30 marzo 1994, n. 765».
Al comma 1° dell’art. 7 (“Regole del procedimento”) del medesimo Allegato alla D.G.R. Campania n. 1971/2001 è stato quindi previsto che «i Comuni sono tenuti, comunque, all’applicazione delle norme del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, segnatamente del Libro primo, titolo II, capo I, e del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione, approvato con R.D. 15 febbraio 1952, n. 328, segnatamente, del libro primo, Titolo II, capo I».
Il rinvio alla disciplina statale, in tema di procedimenti amministrativi di gestione del demanio marittimo, è stato in seguito confermato dalla Deliberazione G.R. Campania del 28 marzo 2006, n. 395, il cui Allegato Unico (recante “linee guida per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”), stabilisce al punto 1° (“Normativa applicabile”) che «i procedimenti amministrativi in materia di gestione del demanio marittimo non portuale nonché di zone del mare territoriale, sono disciplinati dalla vigente normativa statale e, in primo luogo, dal r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione) e dal d.p.r. 15 febbraio 1952, n. 328 (c.d. Regolamento d’esecuzione al Codice della Navigazione)».
Quanto ai termini del procedimento, al punto 3° del medesimo Allegato Unico alla D.G.R. Campania n. 395/2006 è ribadito che «i termini dei procedimenti amministrativi di gestione del demanio marittimo sono indicati dal decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765».
Tale disciplina deve ritenersi tuttora in vigore.
Invero, con Deliberazione di Giunta Regione Campania del 17 dicembre 2007, n. 2189 (recante Disegno di legge Piano di Utilizzo Aree Demaniali Marittime) il procedimento amministrativo sulla gestione del demanio amministrativo avrebbe dovuto essere integralmente disciplinato. Ma non risulta che il disegno di legge proposto dalla G.R. campana sia mai divenuto legge (cfr. artt. 8-11 del d.d.l.r.).
Più di recente il legislatore regionale si è limitato a prevedere, con l’art. 1 (“Oggetto e finalità”) della L.R. Campania n. 10 del 10 maggio 2012:
«1. Per incentivare le attività turistico-balneari del litorale della Regione Campania ed incrementarne i livelli occupazionali, fermo restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nelle more dell’approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e comunque fino al 31 dicembre 2013, è consentito ai titolari di concessioni demaniali marittime, l’uso degli stabilimenti balneari ed elioterapici oggetto della concessione e delle relative strutture per l’intero anno solare. I titolari di concessioni demaniali garantiscono l’accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di anni 12 accompagnati da un maggiorenne[1].
2. I soggetti interessati, entro il 31 dicembre di ogni anno, previo nulla-osta dell’autorità competente in materia, producono istanza all’amministrazione competente che ha rilasciato il titolo concessorio».
2. In particolare, i termini del procedimento.
Come ricordato nel paragrafo che precede quanto ai termini dei procedimento gestori del demanio marittimo la normazione regionale rinvia al D.M. Trasporti e Navigazione del 30 marzo 1994, n. 765 (cfr. art. 6 Allegato n. 1 D.G.R. Campania n. 1971/2001, nonché punto 3° dell’Allegato Unico D.G.R. Campania n. 395/2006).
Il D.M. n. 765/1994 è stato successivamente abrogato con d.P.C.M. 11 novembre 2011, n. 225, il quale prevede, all’art. 1 (“Ambito di applicazione”) che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – il quale demanda a d.P.C.M. l’individuazione di termini “non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali” – «i termini non superiori ai novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d’ufficio, sono individuati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento».
Nell’allegato A, sub “Direzione Generale per i porti”, al numero d’ordine 19 (“Variazione al contenuto della Concessione”) sono individuati 90 giorni; al numero d’ordine 23 (“Concessione esercizio stabilimenti costieri”) sono individuati 60 giorni.
Dal momento che la ratio del rinvio effettuato dal legislatore regionale alla normativa statale è quella di garantire termini del procedimento in modo rispettoso dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale in tema di tempestività e semplificazione dell’azione amministrativa, tale rinvio deve qualificarsi formale o dinamico, cosicché all’attualità, nell’ambito regionale campano, i termini dei procedimenti gestori del demanio marittimo sono quelli individuati dalle ricordate voci del d.P.C.M. n. 225/2011.