Avv. Ettore Nesi – UNIVERSITÀ – Corsi di laurea a numero programmato. Ammissione con riserva in attuazione di comando cautelare del Giudice Amministrativo

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Ove il Giudice Amministrativo disponga l’ammissione con riserva del ricorrente a un corso di laurea a numero programmato, tale circostanza non determina la cessazione della materia del contendere, nemmeno nel caso in cui fossero stati nel frattempo superati esami di profitto.

Invero, l’art. 4 comma 2-bis del D.L. 30 giugno 2005 n. 115 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005 n. 168) stabilisce che: «conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela».

Come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza 21 luglio 2010 n. 4771 tale disposizione si applica tuttavia alle abilitazioni professionali. L’art. 4 comma 2-bis D.L. n. 115/2005 cit. è infatti inserito in un articolo dedicato a “Elezioni degli organi degli ordini professionali e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale”; cosicché tale disposizione non può operare nelle procedure di carattere selettivo, quali i concorsi per il conferimento di posti a numero limitato, anche perché in dette procedure esistono soggetti controinteressati che hanno diritto ad ottenere dall’autorità giurisdizionale adita una pronuncia definitiva che accerti la legittimità o meno dell’ammissione del loro antagonista (cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. VI, 21 settembre 2010 n. 7002 e TAR Lazio, sez. III, 9 settembre 2010 n. 32208; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011,  n. 1107).

Nondimeno, il conseguimento del titolo accademico a conclusione della frequenza del corso di laurea, a cui il ricorrente fosse ammesso con riserva, costituirebbe un «fatto ad effetti irreversibili rispetto a qualunque altro anteriore effetto riconducibile all’esito delle prove di ammissione allo stesso corso di laurea» (così T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 29 dicembre 2010, n. 38949).