Avv. Ettore Nesi – UNIONE EUROPEA – Effettività della tutela giurisdizionale nel diritto comunitario
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Il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Tale principio, oltre ad essere sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, è stato ribadito anche all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’art. 47 della Carta di Nizza, parafrasando l’art. 6 del Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, stabilisce infatti che:
«1] Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
2] Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare».
Tale disposizione costituisce «una riaffermazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950» (così da ultimo Corte Giustizia U.E., Sez. III, 27 giugno 2013, in C-93/12 ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov).
Cosicché è compito dei giudici degli Stati membri, secondo il principio di collaborazione enunciato dall’art. 10 TCE ora recepito dall’art. 4 T.U.E., garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione (cfr., inter alia, Corte di Giustizia CE, Grande Sezione, 8 settembre 2010, in C-409/06 Winner Wetten GmbH).