Avv. Ettore Nesi – DIRITTO CIVILE – Mediazione. Natura non negoziale
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Ai sensi dell’art. 1754 (“Mediatore”) cod. civile: «È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza».
Secondo la giurisprudenza, la previsione tipica di cui all’art. 1754 c.c. pone in rilevo tre aspetti:
«a) l’attività di mediazione prescinde da un sottostante obbligo a carico del mediatore stesso, perchè posta in essere in mancanza di un apposito titolo (costituente rapporto subordinato o collaborativo);
b) “la messa in relazione” delle parti ai fini della conclusione di un affare è dunque qualificabile come di tipo non negoziale ma giuridica in senso stretto;
c) detta attività si collega al disposto di cui all’art. 1173 c.c., in tema di fonti delle obbligazioni, e, specificamente, al derivare queste ultime, oltre che da contratto, da fatto illecito, o fatto, da “ogni altro atto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico” (nel senso, quindi, che l’attività del mediatore è dallo stesso legislatore individuata come fonte del rapporto obbligatorio nel cui ambito sorge il diritto di credito alla provvigione di cui all’art. 1756 c.c.)» (Cass., Sez. III, 14 luglio 2009, n. 16382).
Sempre secondo la Sezione III della S.C. l’attività del mediatore non sarebbe negoziale ma meramente giuridica, sia perché gli effetti di tale attività sono specificamente predeterminati dal legislatore, sia perché non vi è alla base dell’attività di mediazione (sent. n. 16382/2009 cit.).
Dall’art. 1754 c.c. si ricava pertanto che «il mediatore acquista il diritto alla provvigione (a condizione della conclusione dell’affare) non in virtù di un negozio posto in essere ai sensi dell’art. 1322 c.c., (in tema di autonomia contrattuale) ed i cui effetti si producono ex art. 1372 c.c. (“il contratto ha forza di legge tra le parti”, nel senso che l’efficacia contrattuale è giuridicamente vincolante) bensì sulla base di un mero comportamento (la messa in relazione di due o più parti) che il legislatore riconosce per ciò solo fonte di un rapporto obbligatorio e dei connessi effetti giuridici» (sent. n. 16382/2009 cit.).