Avv. Ettore Nesi – DIRITTO SOCIETARIO – Società in accomandita semplice. Responsabilità dei soci accomandanti nel caso di ingerenza nell’amministrazione della società. Casi di esclusione
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L’art. 2320 (“Soci accomandanti”) cod. civile stabilisce che i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, salvo il conferimento di procura speciale per singoli affari.
La violazione del suddetto divieto è sanzionata dal codice con l’assunzione in capo al socio accomandante della responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.
Secondo la giurisprudenza, non integrano l’ingerenza del socio accomandante nell’amministrazione della società in accomandita semplice la prestazione di garanzia in favore di una società in accomandita semplice ed il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali (quand’anche indebito o addirittura illecito, cfr. Cass., Sez. VI, 7 gennaio 2013, n. 186).