T.A.R. Toscana, Sez. III, sentenza 18 ottobre 2013, n. 1403 – I PRINCIPI DI DIRITTO: 1) sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di debenza del contributo di costruzione (cfr. TAR Toscana, III, n.563 del 2010; TAR Piemonte, I, n.970 del 2012; TAR Basilicata, n.251 del 2013), nonché la giurisdizione di legittimità sulla fase autoritativa di irrogazione della sanzione per il mancato e/o ritardato pagamento del suddetto contributo (Corte Cass., SS.UU., 6314 del 2010). 2) ove il permesso di costruire risulti decaduto, ex art.77 della L.R. n.1 del 2005 (cfr. anche art.15 del D.P.R. n.380 del 2001), per la mancata conclusione dei lavori nel termine perentorio triennale decorrente dal loro inizio (cfr. TAR Toscana, III, n.254 del 2013) e nel frattempo l’A.C. abbia volturato il titolo edilizio (prima della decadenza) a soggetti terzi, non sussiste l’obbligo del precedente proprietario al pagamento del relativo contributo di costruzione e della conseguente sanzione.

In argomento v. T.A.R. Toscana, Sez. III, ordinanza 9 novembre 2012, n. 739

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1457 del 2012, proposto da: G[…] I[…], rappresentato e difeso dall’avv. Ettore Nesi, con domicilio eletto presso Ettore Nesi in Firenze, via Puccinotti, 30;

contro

Comune di Altopascio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli, 40;

nei confronti di

I[…] srl;

Equitalia Centro spa;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’atto del 23 maggio 2012 di rettifica di voltura di permesso di costruire, della nota del 23 dicembre 2009 di mancato pagamento di oneri di urbanizzazione, dell’atto di emissione del ruolo, della conseguente cartella di pagamento;

per l’accertamento

dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento del contributo di costruzione e della conseguente sanzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altopascio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2013 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori E. Nesi e F. Gesess, delegato da G. Toscano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Altopascio rilasciava al Sig. G[…] I[…] il permesso di costruire n.[…] del 19 dicembre 2005, per la realizzazione di un fabbricato plurifamiliare, per otto unità immobiliari, previa demolizione di un annesso esistente, sul terreno in catasto al foglio […], particelle […] sub, […] sub; veniva quindi dichiarato l’inizio dei lavori in data 24 dicembre 2005; il successivo 7 giugno 2006 l’interessato vendeva alla I[…] srl il fondo in catasto al foglio […], particelle […] (da […]),[…] (da […] sub1); il 10 ottobre 2006 il titolo edilizio suindicato veniva quindi volturato alla predetta Società; il 22 giugno 2009 l’Amministrazione rilasciava alla I[…] srl, previa apposita istanza, il permesso di costruire per il completamento dei lavori; con nota comunale del 23 dicembre 2009 veniva poi evidenziato il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi al permesso n. […] del 2005; veniva quindi emessa apposita cartella di pagamento previa immissione in ruolo delle relativa somme; il Soggetto pubblico inoltre, con foglio del 23 maggio 2012, rettificava la voltura del 10 ottobre 2006, intestando il titolo edilizio n. […] del 2005 al Sig. I[…] ed alla I[…] srl, essendo stato ceduto alla stessa dal primo solo parte del terreno su cui ricadeva l’intervento edilizio.

L’interessato impugnava la cartella di pagamento, gli atti presupposti incogniti e l’atto di rettifica della voltura, deducendo la violazione dell’art.97 Cost., degli artt.1, 2 e ss., 21 septies, 21 nonies della Legge n.241 del 1990, degli artt.11, 15 del D.P.R. n.380 del 2001, dell’art.77, comma 3 della L.R. n.1 del 2005, del principio di affidamento nonché l’eccesso di potere per carenza di presupposti, di istruttoria e di motivazione, per sviamento.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che il permesso di costruire n.586 del 2005 era decaduto per la mancata conclusione dei lavori nel termine triennale di legge, tant’è che la I[…] srl aveva conseguito il nuovo titolo n. […] del 2009 per il completamento delle opere; che l’area interessata dall’intervento edilizio era divenuta di proprietà della Società; che altro non era stato realizzato e che comunque il ricorrente medesimo aveva prestato assenso per le stesse nel contratto di compravendita del terreno del 7 giugno 2006; che non era stato evidenziato l’interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere di autotutela.

L’interessato richiedeva quindi l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di corrispondere le somme a titolo di contributo di costruzione e di sanzione per il mancato pagamento del suddetto contributo.

Con ordinanza n.739 del 2012 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria in rito l’inammissibilità per difetto di interesse, essendo stata ormai notificata la cartella di pagamento e nel merito l’infondatezza.
Seguivano le repliche del ricorrente.

Nell’udienza dell’11 giugno 2013 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il Collegio, ribadita la sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di debenza del contributo di costruzione (cfr. TAR Toscana, III, n.563 del 2010; TAR Piemonte, I, n.970 del 2012; TAR Basilicata, n.251 del 2013) nonché la propria giurisdizione di legittimità sulla fase autoritativa di irrogazione della sanzione per il mancato e/o ritardato pagamento del suddetto contributo (Corte Cass., SS.UU., 6314 del 2010), respinge l’eccezione di rito di inammissibilità del gravame per difetto di interesse, per l’ormai avvenuta notifica della cartella di pagamento, atteso che la predetta cartella, premesso che in ogni caso è stata impugnata e precisato che non viene censurata per vizi propri, va qualificata come mero atto consequenziale del presupposto rapporto di debito-credito, per ciò che attiene al contributo di costruzione, e delle presupposte determinazioni impugnate, in relazione alla sanzione per il mancato o ritardato pagamento del contributo, inscindibilmente legata dunque alla sorte giudiziale degli stessi, di talché gli eventuali accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento del contributo e annullamento della sanzione produrrebbero comunque la caducazione di quest’ultima (cfr., per la cartella relativa alle sanzioni, tra le altre, TAR Toscana, III, n.1233 del 2011).

Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Al riguardo giova invero evidenziare che il permesso di costruire n. […] del 19 dicembre 2005 risulta decaduto, ex art.77 della L.R. n.1 del 2005 (cfr. anche art.15 del D.P.R. n.380 del 2001), per la mancata conclusione dei lavori nel termine perentorio triennale decorrente dal loro inizio (cfr. TAR Toscana, III, n.254 del 2013), avvenuto in data 24 dicembre 2005 (cfr. all.2 atti del Comune); che inoltre il terreno interessato dall’intervento edilizio di cui al predetto permesso n.586 del 2005 veniva ceduto dal ricorrente alla I[…] srl con il contratto di compravendita del 7 giugno 2006 (cfr. all.3 al ricorso); che quindi correttamente l’Amministrazione aveva interamente volturato il suddetto titolo alla Società con atto del 10 ottobre 2006 (cfr. già TAR Toscana, III, ord. n.739 del 2012); che dunque non sussiste l’obbligo dell’interessato al pagamento del relativo contributo di costruzione e della conseguente sanzione.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.1457/2012 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati e accerta l’insussistenza dell’obbligo del ricorrente al pagamento del contributo di costruzione e della conseguente sanzione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in €3.000,00 (Tremila/00) oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2013