Tribunale civile di Pistoia, Dott.ssa Maione, sent. 11 marzo 2016, n. 213 – PRINCIPIO DI DIRITTO: l’acquirente di immobile abusivo ha diritto ad azionare dinanzi all’AGO la tutela risarcitoria contro la PA per violazione del principio del neminem laedere
- È devoluta alla cognizione dell’A.G.O. l’azione risarcitoria promossa nei confronti del Comune dal privato/consumatore che acquisti un bene immobile confidando sulla legittimità dei titoli edilizi sottoposti a controlli della P.A. e che lamenti l’omissione di tali controlli per dolo o colpa dell’Amministrazione Comunale.
- Sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. allorché il privato (acquirente/consumatore) faccia valere nei confronti dell’Amministrazione Comunale la lesione dell’affidamento generato da atti amministrativi apparentemente legittimi. Si tratta di un’azione di risarcimento che, nei confronti del Comune, non è finalizzata ad accertare la sussistenza di abusi, ma che mira soltanto a verificare l’esistenza di un comportamento della P.A. in violazione del generale principio del neminem laedere.
- L’acquirente/consumatore che acquisti un manufatto abusivo ha, astrattamente, diritto ad azionare nei confronti dell’Amministrazione Comunale la tutela risarcitoria dinanzi al giudice ordinario fondata sull’affidamento, venendo in considerazione un danno che oggettivamente prescinde da valutazioni sull’esercizio del potere pubblico, fondandosi su doveri di comportamento il cui contenuto certamente non dipende dalla natura privatistica o pubblicistica del soggetto che ne è responsabile, atteso che anche la pubblica amministrazione, come qualsiasi privato, è tenuta a rispettare nell’esercizio della attività amministrativa principi generali di comportamento, quali la perizia, la prudenza, la diligenza, la correttezza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Pistoia
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Laura Maione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. […]/2013 promossa da:
N[…] B[…], E[…] B[…], M[…] N[…] E S[…] R[…], rappresentati e difesi dall’avv. Ettore Nesi, dall’avv. Alessandra Semplici e dall’avv. Lucia Rapezzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’ultima a Pistoia in Via Borgo Melano 20, come da procura a margine dell’atto di citazione.
ATTORI
contro
T[…] R[…] S.P.A., in persona del legale rappresentante S[…] T[…], rappresentata e difesa dall’avv. Piergiovanni Mori e dall’avv. Gabriele Capetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo a Montale in Via Aldo Moro 48/f, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
e
G[…] D[…], rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Mazzeo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Montecatini Terme in Via Enrico Magnani 10, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
e
COMUNE DI PISTOIA, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Papa e dall’avv. Federica Paci ed elettivamente domiciliato a Pistoia in via XXVII Aprile 17 presso il Servizio Affari Legali del Comune di Pistoia, come da procura in calce all’atto introduttivo notificato.
CONVENUTI
OGGETTO: Vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI
Per gli attori, nel merito come in atto di citazione e, in via istruttoria, come da memoria depositata ai sensi dell’art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c..
Per T[…] R[…] s.p.a., come da comparsa di costituzione e, in via istruttoria, come da memoria depositata ai sensi dell’art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., previo rigetto di tutte le istanze e richieste di prova ex adverso proposte; in denegata ipotesi di loro ammissione, chiede l’ammissione dei testi indicati a controprova nella memoria n. 2.
Per G[…] D[…], in via preliminare, per la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, come a p. 10 della comparsa di costituzione e risposta e, in via istruttoria, come da memoria depositata ai sensi dell’art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c..
Per il Comune di Pistoia, come da comparsa di costituzione e risposta del 7.3.2014.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, sulla premessa di essere tutti proprietari di unità immobiliari ricomprese nel condominio di via G[…] a Pistoia, hanno convenuto in giudizio T[…] s.r.l., il geometra G[…] ed il Comune di Pistoia per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’intervento di ristrutturazione operato sul complesso immobiliare per il quale è causa, diritto a tutela del quale hanno ottenuto vari provvedimenti di sequestro ex art. 671 c.p.c. nei confronti di T[…]s.r.l., costituendo, pertanto, l’odierno giudizio anche la relativa fase di merito.
In particolare, gli attori hanno convenuto in giudizio T[…] s.r.l., in qualità di venditore degli immobili per i quali è causa, il geometra G[…] in qualità di progettista e direttore dei lavori, il Comune per aver omesso di esercitare l’attività di controllo edilizio in relazione alla DIA, ingenerando negli acquirenti il legittimo affidamento circa la regolarità urbanistica ed edilizia dei beni compravenduti.
Gli attori hanno, quindi, dedotto che dalla CTU espletata in altro giudizio tra S[…] R[…] e T[…] s.r.l. è emersa la sussistenza di gravissime irregolarità edilizie dell’intero stabile consistite nella realizzazione di quattro appartamenti a civile abitazione in luogo di cinque autorimesse in forza di due DIA in variante inefficaci, irregolarità che hanno determinato l’illecita destinazione d’uso a civile abitazione degli appartamenti degli attori, con il conseguente diritto alla riduzione del prezzo della compravendita ai sensi dell’art. 1489 c.c. ed a vedersi manlevati da parte di T[…] s.r.l. in relazione agli oneri che graveranno sugli attori in forza dell’esercizio dei poteri repressivi degli abusi da parte del Comune, formulando sul punto una domanda di condanna generica nei confronti del venditore.
Gli attori hanno allegato, altresì, l’insussistenza dei requisiti di abitabilità degli appartamenti di B[…], B[…] e N[…], domandando nei confronti di T[…] il risarcimento dei danni corrispondenti alle spese necessarie per ottenere l’abitabilità.
Infine, in relazione alla posizione di B[…], è stato domandato il pagamento da parte di T[…] s.r.l. della penale pattuita in contratto per l’inefficacia della dichiarazione di abitabilità.
Quanto alle domande nei confronti del geometra D[…], gli attori hanno allegato la sussistenza della responsabilità del tecnico per aver attestato l’abitabilità degli immobili per i quali è causa pur in assenza dei presupposti.
Per tali ragioni hanno domandato la condanna del geometra, in solido col venditore, al risarcimento dei danni patiti, così come la sua condanna, sempre in solido con T[…] s.r.l., al risarcimento dei danni conseguenti all’esercizio del potere repressivo da parte della P.A. per gli abusi perpetrati in relazione agli immobili per i quali è causa.
Con riferimento alla posizione degli attori B[…], B[…] e N[…] è allegata, altresì, una responsabilità contrattuale del geometra per aver attestato la legittimità urbanistica ed edilizia degli immobili nella relazione tecnica informativa prodotta ai fini del rogito delle compravendite.
In ordine alle domande spiegate nei confronti del Comune, gli attori hanno dedotto la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale per la lesione dell’affidamento ingenerato a causa dell’ingiustificata omissione dei poteri di controllo e di vigilanza sull’attività edilizia eseguita mediante DIA.
Gli attori hanno, infine, domandato la convalida delle ordinanze di sequestro pronunciate nei confronti di T[…] s.r.l. e la refusione delle spese di lite sostenute nella fase cautelare.
Costituendosi in giudizio, T[…] s.r.l. ha contestato le deduzioni di parte attrice, domandando, in primo luogo, la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per non aver agito con la normale prudenza ed aver generato, con l’esecuzione dei sequestri, danni gravi alla società.
In secondo luogo, la convenuta ha dedotto l’inesistenza e la mancanza di prova di tutti i fatti allegati da controparte a fondamento della responsabilità ex artt. 1489 e 1497 c.c..
Infine, ha domandato la separazione dei giudizio di convalida da quelli contro il geometra D[…] ed il Comune di Pistoia.
Si è costituito in giudizio G[…]D[…]allegando l’insussistenza di qualsiasi illecito edilizio e chiedendo il rigetto delle domande attoree o, in subordine, la condanna dei convenuti ciascuno in relazione al grado della propria responsabilità.
Infine, si è costituito in giudizio il Comune di Pistoia eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l’accertamento della responsabilità del Comune involgerebbe la valutazione in ordine all’esercizio di poteri pubblicistici rimessa al giudice amministrativo.
In secondo luogo, il Comune convenuto ha eccepito la carenza di interesse ad agire degli attori in ragione del mancato esercizio di poteri sanzionatori da parte dell’amministrazione, con la conseguente assenza di un evento dannoso.
Nel merito, il Comune ha dedotto l’inesistenza di un obbligo di pronunciarsi in ordine alle DIA presentate per la ristrutturazione de qua, atteso il loro carattere di atto privato del professionista, di talché non sarebbe configurabile alcun comportamento omissivo da parte dell’ente.
Infine, il Comune ha contestato il vincolo di solidarietà col quale è domandata dagli attori la condanna di tutti i convenuti in giudizio.
La causa è stata istruita sulle sole produzioni documentali delle parti e all’udienza del 13.11.2014 il precedente giudice assegnatario del fascicolo, ritenuta pregiudiziale ed assorbente la decisione in ordine all’eccezione preliminare svolta dal Comune convenuto, non ha deciso sulle istanze istruttorie formulate dalle parti ed ha fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 24.11.2015 le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi a questo giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, e, concessi i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
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1) Sull’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario.
Il Comune di Pistoia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adìto in ragione della domanda risarcitoria spiegata dagli attori, la quale sarebbe attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 30, comma VI, e 133 C.P.A., in quanto riferita all’esercizio di poteri pubblicistici in relazione al governo del territorio.
L’eccezione è infondata e deve essere rigettata.
La domanda proposta dagli attori nei confronti del Comune convenuto è espressamente qualificata come azione promossa dal privato/consumatore che acquisti un bene immobile confidando sulla legittimità dei titoli edilizi sottoposti a controlli della P.A. e che lamenti l’omissione di tali controlli per dolo o colpa dell’Amministrazione.
In altri termini, gli attori fanno valere la lesione dell’affidamento generato da atti amministrativi apparentemente legittimi.
Si tratta di un’azione di risarcimento che, nei confronti del Comune, non è finalizzata ad accertare la sussistenza di abusi, ma che mira soltanto a verificare l’esistenza di un comportamento della P.A. in violazione del generale principio del neminem laedere.
Non viene, quindi, in rilievo un’ipotesi di impugnazione di un atto illegittimo, quanto piuttosto un’ipotesi in cui il privato si duole del comportamento tenuto dalla P.A., che, secondo la prospettazione di parte attrice, integra la fattispecie di illecito ex art. 2043 c.c..
In particolare, gli attori lamentano l’illegittimità del comportamento della P.A. per avere ingenerato l’incolpevole convincimento di poter legittimamente fare affidamento sul suo operato.
Il comportamento illecito della P.A. che in questa sede si censura è, quindi, riferito alla violazione del principio del neminem laedere, cioè di quei doveri di comportamento il cui contenuto prescinde dalla natura pubblicistica o privatistica del soggetto che ne è responsabile e che anche la P.A., come qualsiasi privato, è tenuta a rispettare.
Ne deriva, astrattamente, il diritto ad azionare una tutela risarcitoria dinanzi al giudice ordinario fondata sull’affidamento: “viene in considerazione un danno che oggettivamente prescinde da valutazioni sull’esercizio del potere pubblico, fondandosi su doveri di comportamento il cui contenuto certamente non dipende dalla natura privatistica o pubblicistica del soggetto che ne è responsabile, atteso che anche la pubblica amministrazione, come qualsiasi privato, è tenuta a rispettare nell’esercizio della attività amministrativa principi generali di comportamento, quali la perizia, la prudenza, la diligenza, la correttezza” (Cass., S.U., ordinanza n. 6594 del 23/03/2011).
Si osserva, inoltre, che, alla luce delle considerazioni svolte, non è possibile affermare che quella evocata nel presente giudizio rientri in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva in cui la tutela risarcitoria si pone come tutela consequenziale, determinando la concentrazione della fase del controllo di legittimità dell’azione amministrativa e quella della riparazione per equivalente dinanzi al giudice amministrativo.
Da ultimo, a nulla rileva, ai fini dell’affermazione della giurisdizione di questo giudice, la valutazione attinente al merito e relativa alla circostanza che il Comune non abbia adottato alcun atto repressivo dei dedotti abusi edilizi. Invero, la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice adìto deve essere valutata alla luce dell’astratta prospettazione del diritto fatto valere in giudizio.
Da qui l’affermazione della sussistenza della giurisdizione del G.O..
Nessun dubbio si pone, invece, in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riferimento agli altri convenuti, peraltro non contestata da T[…] s.p.a., giacché le rispettive domande si fondano su rapporti aventi carattere privatistico.
Rigettata l’eccezione preliminare sollevata dal Comune, la causa necessita dello svolgimento dell’istruttoria.
Con separata ordinanza, si provvede quindi all’ulteriore corso del processo, in conformità alle richieste delle parti.
Le spese di lite vanno rimesse alla definizione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
- spese di lite al definitivo,
- rimette a separata ordinanza, contestuale all’odierna sentenza, le disposizioni per l’ulteriore corso del giudizio.
Pistoia, 10 marzo 2016
Il giudice
dott.ssa Laura Maione