T.A.R. Toscana, Sez. I, sentenza 20 dicembre 2012, n. 2088 – IL PRINCIPIO DI DIRITTO: nel caso di sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, stante l’intervenuta conclusione – nelle more del giudizio – di accordi fra le parti pienamente satisfattivi delle posizioni soggettive azionate, può essere disposta la compensazione di lite fra tutte le parti costituite, ivi comprese quelle la cui intimazione in giudizio sia stata effettuata a mero titolo di denuntiatio litis
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1695 del 2009, proposto da:
M[…] S[…], rappresentato e difeso dall’avv. Ettore Nesi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via Puccinotti, 30;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comune di Massarosa, Comune di Viareggio, Comune di Camaiore, Provincia di Lucca, Autorita’ di Bacino del Fiume Serchio, Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, Ministero della Difesa, Anas S.p.a., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Regione Toscana, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Ciari, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura regionale in Firenze, piazza dell’Unita’ Italiana 1;
Comune di Lucca, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicoletta Papanicolau, Carmela Di Filippo e Luca Campinoti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Bianchini in Firenze, via Duca D’Aosta 12;
nei confronti di
S.A.L.T. Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Chierroni, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli 2;
per l’annullamento
– del verbale della Conferenza di Servizi del 21 gennaio 2003 avente ad oggetto “Interconnessione diretta A.11/A.12 con nuovo svincolo di Viareggio ed interventi a Lucca, Massarosa, Camaiore, Viareggio e Torre del Lago”, convocata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e degli affari generali – Direzione Generale per le trasformazioni territoriali – Div. II – con lettera prot. n. 870/02 del 19 dicembre 2002;
– dell’atto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 359/2003 del 15 maggio 2003;
– del provvedimento della Direzione Centrale Autostrade e trafori di A.N.A.S. S.p.a. del 19 novembre 2003 prot. n. 5676 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di interconnessione delle autostrade A11/A12;
– dell’accordo 7 giugno 2001 sottoscritto tra la Provincia di Lucca, il Comune di Viareggio, il Comune di Massarosa, il Comune di Camaiore e la S.A.L.T. S.p.a.;
– della determinazione Regione Toscana n. 900 del 28 ottobre 2002 con la quale è stato valutato non assoggettabile a procedura di V.I.A. l’opera di interconnessione A11/A12;
– della deliberazione del Consiglio Comunale di Massarosa n. 2 del 20 gennaio 2003 recante ad oggetto “Interconnessione A/11 – A/12 con realizzazione del nuovo svincolo di Viareggio ed interventi a Lucca, Massarosa, Camaiore e Viareggio – Autorizzazione al rappresentante dell’Amministrazione a partecipare alla conferenza dei servizi del 21 gennaio 2003 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Roma”;
– della deliberazione del Consiglio Comunale di Massarosa n. 88 del 28 settembre 2006 recante ad oggetto “Interconnessione A/11 A/12 con nuovo svincolo di Viareggio ed interventi a Lucca – MASSAROSA – CAMAIORE – VIAREGGIO. Conferenza dei Servizi 21 gennaio 2003 Ratifica adeguamento strumentazione urbanistica”;
– della nota prot. n. 5118 del 23 marzo 2009 del Comune di Massarosa – P4 Espropri recante ad oggetto “Procedure espropriative relative ai beni interessati ai lavori per la realizzazione della Interconnessione diretta autostrade A/11 A/12 e viabilità complementare – INTERVENTI:
– collegamento viario tra la S.P. n. 5 di Montramito loc.San Rocchino e Via della Sassaia;
– adeguamento di tratti della via Ghivizzani e nuovo collegamento tra la stessa via Ghivizzani e via delle Bocchette. COMUNICAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ai sensi dell’art. 17, C.2 del D.P.R.327/2001 e di avvio del procedimento di occupazione d’urgenza, (ex art. 22 – bis)”, nonché della nota avente medesimo oggetto della S.A.L.T. prot. n. 1556 dell’11 marzo 2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, del Ministero della Difesa, della Regione Toscana, della S.A.L.T. S.p.a., del Comune di Lucca e dell’Anas S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
– rilevato che, con memoria depositata il 23 luglio 2012, il ricorrente S[…] ha dichiarato essere venuto meno l’interesse all’impugnazione, stante l’intervenuta conclusione – nelle more del giudizio – di accordi fra le parti pienamente satisfattivi delle posizioni soggettive azionate;
– considerato che, alla luce delle sopravvenienze e di quanto attestato dal ricorrente, deve effettivamente reputarsi cessato l’interesse alla decisione di merito originariamente richiesta;
– ritenuto che le spese di lite possono essere compensate fra tutte le parti costituite, ivi compreso il Comune di Lucca, la cui intimazione in giudizio appare effettuata a mero titolo di denuntiatio litis;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)