T.A.R. Toscana, Sez. III, ordinanza 9 novembre 2012, n. 739 – IL PRINCIPIO DI DIRITTO: qualora il terreno su cui devono essere realizzate opere edilizie assentite dall’AC risulti interamente venduto e sia stato quindi volturato il relativo titolo edilizio, appare ingiustificata la richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei contributi ex art. 119 l.r. toscana n. 1/2005 rivolta dal Comune al venditore di tale terreno.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1457 del 2012, proposto da:

G. I., rappresentato e difeso dall’avv. Ettore Nesi, con domicilio eletto presso Ettore Nesi in Firenze, via Puccinotti, 30;

contro

Comune di Altopascio, in persona del Sindaco p.t.;

nei confronti di

Im.Co S.r.l., Equitalia Centro S.p.A.;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,

– dell’ordinanza del comune di Altopascio n. 1488ed/2012 del 23.05.2012 recante “rettifica intestatario della voltura n. 441/2006 relativa al p.c. n. 586/2005” notificata a mani del ricorrente in data 6.06.2012;
– dell’incognito atto n. 29181 del 23.12.2009 “mancato pagamento oneri di urbanizzazione p.e. n. 586/2005”;
– dell’incognito atto del comune di Altopascio di emissione del ruolo n. 2011/004724 (entrate patrimoniali);
– della cartella di pagamento emessa da Equitalia centro s.p.a., per conto del comune di Altopascio, n. 062 2011 00327583 43 di complessivi € 71.899,26, derivanti dall’emissione del ruolo n. 2011/004724 (entrate patrimoniali) – atto n. 29181 del 23.12.2009 “mancato pagamento oneri di urbanizzazione p.e. n. 586/2005”;

nonché per l’accertamento

– in tesi, della non debenza dei contributi ex art. 16 d.p.r. n. 380/2001 e art. 119 l.r. Toscana n. 1/2005, nonché delle somme richieste a titolo di sanzione per ritardato pagamento pretesi dal comune di Altopascio nei confronti del ricorrente;

– in denegata ipotesi, della giusta somma dovuta a titolo di contributi ex art. 16 d.p.r. n. 380/2001 e art. 119 l.r. toscana n. 1/2005, nonchè della giusta somma dovuta a titolo di sanzione per ritardato pagamento di essi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli artt.55 e 57 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Silvio Lomazzi e udito per la parte ricorrente l’avv. Nesi;

Osservato ad un primo e sommario esame che il ricorso appare provvisto dei necessari profili di fondatezza, atteso che il terreno su cui devono essere realizzate le opere di cui al permesso di costruire n.586 2005 risulterebbe interamente venduto alla IMCO srl (con particella 907 derivante dalla 769/b e particella 908 dalla 770 sub 1), che dunque risulterebbe corretta la voltura n.441/2006 del suindicato titolo edilizio alla predetta Società e che pertanto appare ingiustificata la richiesta di pagamento rivolta al ricorrente e contestata dal medesimo;

Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.55 c.p.a.;

Reputato che le spese della presente fase debbano seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia degli atti impugnati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’11 giugno 2013.
Condanna l’Amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese della presente fase cautelare, che liquida in €2.000,00 (Duemila/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
L’ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere
Silvio Lomazzi, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)