T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 10 ottobre 2012, n. 4053 – IL PRINCIPIO DI DIRITTO: a norma dell’art. 28 legge n. 1150/1942, il soggetto lottizzante ha dieci anni di tempo per l’adempimento dell’obbligo di eseguire gli interventi di urbanizzazione prescritti nella convenzione urbanistica. Soltanto dalla scadenza di tale convenzione, è possibile verificare se detti interventi siano stati o meno eseguiti e l’amministrazione abbia titolo per richiedere la cessione delle aree; cosicché l’obbligazione del privato diventa esigibile proprio al termine della scadenza della convenzione e da tale momento inizia a decorrere anche l’ordinario termine di prescrizione ex art. 2946 cod. civ. Ne consegue che decorsi dieci anni da tale termine iniziale, il diritto dell’ente locale deve, pertanto, considerarsi prescritto

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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3354 del 2011, proposto da: R[…]  C[…], rappresentato e difeso dagli avv. Ettore Nesi, Letizia Liguori, con domicilio eletto presso Francesco Marone in Napoli, via Cesario Console n. 3;

contro

Comune di Santa Maria Capua Vetere in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Maria Cesarano, con domicilio eletto presso Roberto Matarazzo in Napoli, via Toledo, 106;

per l’annullamento

PROVV. PROT. N. 11952 DEL 04/04/2011, RECANTE IL RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO DEL 24/02/1994 E LA INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE NON SANATE
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Maria Capua Vetere in persona del Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2012 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:
– col ricorso in epigrafe, C[…] R[…] impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il provvedimento di diniego di sanatoria ex art. 39 della l. n. 724/1994, prot. 11952, del 4 aprile 2011, emesso dal dirigente del Settore tecnico del Comune di Santa Maria Capua Vetere;
– l’impugnato provvedimento declinatorio concerneva l’abusiva realizzazione di un piano cantinato, di una veranda e di un balcone presso l’immobile in proprietà del ricorrente, ubicato in Santa Maria Capua Vetere, alla via Galatina, n. 2 e censito in catasto al foglio 14, particella 5023;
– esso era, segnatamente, così motivato: — le licenze edilizie n. 406 e 407 del 26 luglio 1968, con le quali erano stati assentiti due fabbricati per civili abitazioni, “prevedevano un arretramento su via Tifatina da destinare a strada pubblica, zona di arretramento da cedere gratuitamente al Comune di Santa Maria Capua Vetere e sulla quale insisteva l’immobile di che trattasi divenuto poi oggetto di condono edilizio”; — le menzionate licenze edilizie prevedevano, cioè, “l’eliminazione completa del fabbricato all’interno del quale veniva richiesto il condono … per la realizzazione del piano cantinato, di una veranda e di un balcone”; — in conseguenza dell’inadempimento del prescritto obbligo demolitorio, risultava “privo del titolo abilitativo” “tutto il fabbricato … e non solo il piano cantinato, la veranda e il balcone” riguardati dalla rigettata domanda di sanatoria; — pertanto, queste ultime opere non erano “suscettibili di sanatoria, in quanto realizzate su un fabbricato per il quale era prevista la demolizione per destinazione a strada pubblica”;
– avverso siffatta determinazione il C[…] rassegnava le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, violazione dei principi in tema di giusto procedimento e leale collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione; 2) violazione del comb. disp. artt. 35, 38 e 44 della l. n. 47/1985 e 39 della l. n. 724/1994; eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa; 3) violazione degli artt. 16, 20, 28, e 31 della l. n. 1150/1942; violazione dell’art. 2946 cod. civ.; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, contraddittorietà, sviamento;
– costituitasi l’amministrazione comunale intimata, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, del quale richiedeva, quindi, il rigetto;
– alla camera di consiglio del 13 luglio 2011, la proposta istanza cautelare veniva accolta con ord. n. 1217/2011;
– all’udienza pubblica del 3 luglio 2012, la causa era trattenuta in decisione;
Rilevato che sussistono i presupposti di manifesta fondatezza ex art. 74 cod. proc. amm. per decidere con sentenza in forma semplificata;
Considerato, nel merito, che:
– con dichiarazione presentata al Comune di Santa Maria Capua Vetere il 26 luglio 1968 (prot. n. 12332), Addeo Raffaele – originario proprietario dell’immobile riguardato dalle opere non assentite in sanatoria –, ai fini del conseguimento della richiesta licenza edilizia per la costruzione di civili abitazioni, si era impegnato a cedere gratuitamente all’ente locale “la zona inedificata di arretramento di m 3,00 … da destinarsi a strada pubblica” e contigua all’area di intervento;
– in virtù di siffatta dichiarazione di impegno, l’amministrazione comunale aveva rilasciato le licenze edilizie n. 406 e 407 del 26 luglio 1968, aventi per oggetto la costruzione di due fabbricati per civili abitazioni, subordinandole alla “condizione che, una volta realizzato l’arretramento su via Tifatina, come dai grafici di progetto, esso venga destinato a strada pubblica”;
– l’accordo procedimentale perfezionatosi il 26 luglio 1968, riconducibile alla categoria di cui all’art. art. 31, comma 5, della l. n. 1150/1942, non precisava il termine entro il quale la parte privata avrebbe dovuto assolvere l’obbligo di cessione gratuita dell’area da destinare a strada pubblica;
– l’obbligo in parola avrebbe potuto essere, quindi, fatto valere dal Comune di Santa Maria Capua Vetere, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., a decorrere dalla scadenza del termine decennale di efficacia della convenzione, che segna il termine finale di ‘spontanea’ eseguibilità di quest’ultima;
– ed invero, posto che, a norma dell’art. 28 il privato ha dieci anni di tempo per l’adempimento dell’obbligo di eseguire i prescritti interventi di urbanizzazione, soltanto dalla scadenza della convenzione all’uopo stipulata è possibile verificare se detti interventi siano stati o meno eseguiti e l’amministrazione abbia titolo per richiedere la cessione delle aree (cfr. TAR Lombardia, Brescia, n. 1126/2001; n. 65/2003; TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 2773/2007).
– in sostanza, l’obbligazione del privato diventa esigibile proprio al termine della scadenza della convenzione e da tale momento inizia a decorrere anche l’ordinario termine di prescrizione ex art. 2946 cod. civ. (sulla prescrittibilità dei diritti di trasferimento immobiliare, nascenti, in favore dell’amministrazione, dagli atti unilaterali di impegno o dalle convenzioni collegati al rilascio di un titolo abilitativo edilizio, cfr. Cass. civ., sez. I, n. 21885/2011);
– decorsi dieci anni da tale termine iniziale, il diritto dell’ente locale deve, pertanto, considerarsi prescritto (cfr. Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 1187/2009; TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, n. 1218/2008; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1021/2011; n. 1225/2011; n. 1272/2011);
– nella specie, in data 26 luglio 1978, risulta scaduto l’accordo raggiunto tra Addeo Raffaele e il Comune di Santa Maria Capua Vetere e, quindi, nella successiva data del 26 luglio 1988, risulta, altresì, prescritto – in assenza di provati atti interruttivi del termine ex art. 2946 cod. civ. – il costituito diritto dell’amministrazione alla cessione gratuita dell’area, ora in proprietà del C[…], da destinare a strada pubblica, sulla quale insiste l’immobile attinto dagli interventi abusivi non condonati;
– ciò posto, illegittimamente il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha incentrato il divisato diniego di sanatoria sul rilievo dell’ormai estinto obbligo di rimozione del menzionato immobile e di cessione gratuita della relativa area di sedime;
– né vale eccepire in contrario – come pure tenta l’amministrazione resistente – che le licenze edilizie n. 406 e 407 del 26 luglio 1968 avrebbero perduto efficacia in conseguenza del mancato assolvimento della condizione ad esse apposta (sottesa alla demolizione del manufatto insistente sull’area destinata ad urbanizzazione primaria);
– l’adombrata inefficacia dei richiamati titoli abilitativi edilizi investirebbe, infatti, i fabbricati con esse assentiti, e non quello (diverso) attinto dagli interventi abusivi non condonati;
Ritenuto, in conclusione, che:
– stante la ravvisata fondatezza del profilo di censura dianzi scrutinato, ed assorbiti quelli ulteriori, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato;
– le spese di lite devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico dell’amministrazione resistente, nella misura di complessivi € 2.000,00;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento del dirigente del Settore tecnico del Comune di Santa Maria Capua Vetere, prot. 11952, del 4 aprile 2011.
Condanna il Comune di Santa Maria Capua Vetere al pagamento, in favore di C[…] R[…], delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)