T.A.R. Toscana, Sez. I, 1° marzo 2012, n. 419 – IL PRINCIPIO DI DIRITTO: in tema di pubbliche gare, nella fase di valutazione delle offerte l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita a condizione che il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro i quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia sufficientemente analitico da delimitare il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, rendendo così evidente l’iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico, in applicazione di puntuali criteri predeterminati, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2011, proposto da:

Union Delta S.r.l. e Vigilanza Grifone S.r.l., ambedue in proprio e quali componenti di costituenda A.T.I. (mandataria la prima, mandante la seconda), rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Bertini e Mario P. Chiti, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliate in Firenze, via Lorenzo il Magnifico 83;

contro

A.D.F. – Aeroporto di Firenze S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Duccio Traina, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, via Lamarmora 14;

nei confronti di

S[…]  S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Paoletti, Ettore Nesi ed Emanuela Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via Puccinotti 30;
Icts Italia S.r.l.;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

degli atti e esiti della gara di appalto “procedura aperta per l’affidamento dei servizi di controllo di sicurezza passeggeri e bagagli a mano e da stiva presso l’Aeroporto di Firenze” (CIG 0740399494), dandita da Aeroporto di Firenze – A.D.F. s.p.a., con bando pubblicato sulla GUCE n. 13733/11 del 14.1.11 e GURI n.6 del 14.1.11, ed in ispecie:
– comunicazione di aggiudicazione, nota di ADF del 16.05.2011, prot. 079/G.S. Adp/2011 a firma del RUP;
– atto di aggiudicazione definitiva della procedura, ad oggi ignoto negli estremi;
– verbali di gara, n. 1, 2 e 3 del 29.3, 5.5 e 9.5 2011 (quest’ultimo recante implicitamente anche aggiudicazione provvisoria a quanto consta);
– ulteriori verbali e atti di gara se esistenti;
– atto di aggiudicazione qualora distinta e recata da atto ulteriore;
– atto di nomina della Commissione del 21.02.2011;
– lex specialis, bando e disciplinare, in parte qua;
– chiarimenti resi dall’ente e pubblicati sul sito;
– ogni ulteriore atto della procedura ivi compreso il contratto se stipulato, e l’approvazione e l’efficacia dell’aggiudicazione provvisoria e/o definitiva se disposti;
– ogni ulteriore atto antecedente, connesso o susseguente ancorchè ignoto;
– e con istanza risarcitoria.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.D.F. – Aeroporto di Firenze S.p.A. e di S[…] S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2012 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 15 giugno 2011, e depositato il 17 giugno successivo, la Union Delta S.r.l. e la Vigilanza Grifone S.r.l. esponevano di aver partecipato – in veste di costituenda A.T.I. – alla gara indetta dalla Aeroporto di Firenze S.p.a., con bando pubblicato il 14 gennaio 2011, per l’affidamento triennale dei servizi di controllo di sicurezza di passeggeri e bagagli presso lo scalo aereo di Firenze. Le società ricorrenti, collocatesi al terzo posto della graduatoria finale, dopo aver in sintesi descritto l’andamento della procedura ne denunciavano i gravissimi vizi e, sulla scorta di otto motivi in diritto, concludevano per l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della S[…] S.r.l. (di seguito, S[…] S.r.l.), nonché degli atti e provvedimenti ad essa presupposti, e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni. Con lo stesso atto introduttivo del giudizio, le ricorrenti chiedevano altresì la sospensione in via cautelare dell’impugnata aggiudicazione.

Costituitesi in giudizio la Aeroporto di Firenze S.p.a. e la controinteressata S[…] S.r.l. (l’altra controinteressata ICTS Italia S.r.l. restava contumace), con ordinanza del 13 – 14 luglio 2011 il collegio negava la misura cautelare, che veniva tuttavia concessa in appello, sia pure ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito (Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 28 settembre 2011, n. 4189).
In ossequio alla decisione del giudice superiore, la causa, previo deposito di documenti, memorie difensive e repliche, veniva discussa nella pubblica udienza del 1 febbraio 2012 e decisa come da dispositivo, depositato in pari data.

DIRITTO

1. La controversia ha per oggetto la gara indetta dalla Aeroporto di Firenze S.p.a., con bando pubblicato il 14 gennaio 2011, per l’affidamento triennale dei servizi di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli presso lo scalo aeroportuale di Firenze, aggiudicato secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa alla controinteressata S[…] S.r.l.. Le ricorrenti Union Delta S.r.l. e Vigilanza Grifone S.r.l., classificatesi – in veste di costituenda A.T.I. – al terzo posto della graduatoria finale dopo la ICTS Italia S.r.l., rimasta contumace nel presente giudizio, svolgono censure tendenti non al sovvertimento della graduatoria, bensì a un esito demolitorio dell’intera procedura, a tutela del proprio dichiarato interesse alla riedizione della gara.
2. Con il primo motivo, le ricorrenti deducono che la commissione di gara sarebbe stata nominata prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in violazione dell’art. 84 co. 10 del D.Lgs. n. 163/2006. L’affermazione è frutto di un equivoco dovuto alla erronea trascrizione, nel primo verbale di gara, della data di nomina della commissione, risalente in realtà non al 21 febbraio, ma al 14 marzo 2011, come si ricava dalla documentazione prodotta dalla stazione appaltante. La doglianza non ha, dunque, alcun fondamento.
3. Con il secondo motivo, le ricorrenti, nuovamente invocando l’art. 84 D.Lgs. n. 163/2006, lamentano che tre dei membri della commissione sarebbero sprovvisti di esperienza o professionalità nel settore della sicurezza aeroportuale e dell’aviazione civile, ciò che inficerebbe l’operato del seggio di gara e, a monte, lo stesso atto di nomina della commissione.
La censura è infondata.
Preliminarmente, deve rilevarsi come la procedura in esame, concernendo un servizio “escluso” a norma dell’art. 20 del D.Lgs. n. 163/2006 (i servizi di sicurezza sono contemplati dal n. 23 dell’Allegato II B del “Codice dei contratti pubblici”), sia disciplinata esclusivamente dalle disposizioni cui fa rinvio lo stesso art. 20, oltre che dai principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, richiamati dal primo comma del successivo art. 27. Esclusa, pertanto, l’applicabilità diretta dell’invocato art. 84, nondimeno può convenirsi con la difesa delle ricorrenti, secondo cui il possesso di adeguati requisiti di professionalità in capo ai componenti della commissione garantisce che siano rispettate imprescindibili esigenze di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.
Tanto premesso, il curriculum dei tre commissari in questione, versato in giudizio, è per questo aspetto del tutto tranquillizzante, anche alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale che impone di intendere gradatamente il requisito della competenza della commissione, nel senso che non è necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, ma deve essere la commissione unitariamente considerata ad assicurare quel grado di conoscenze tecniche richiesto nella specifica fattispecie (da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6701). Segnatamente, il presidente della commissione, ing. Preziosa, vanta esperienze professionali maturate, nel campo della sicurezza aeroportuale, dapprima presso l’aeroporto di Napoli (periodo 1998 – 2000), quindi all’interno dello stesso scalo fiorentino, dove ha rivestito fino al 2003 il ruolo di direttore delle aree tecniche e degli acquisti, comportante la responsabilità della gestione della sicurezza, e, a partire dal 2004, il ruolo di direttore generale, come tale diretto responsabile della sicurezza nei confronti dell’ENAC.
Quanto agli altri membri, il geom. Luca Ermini, che attualmente ricopre il ruolo di “post holder area movimento”, si è in passato occupato della realizzazione delle procedure operative in materia di sicurezza, specificamente nei settori aeroportuali dello smistamento bagagli e dei varchi passeggeri e bagagli a mano, mentre il dott. Matteo Barontini è dal gennaio 2008 responsabile delle risorse umane presso l’aeroporto di Firenze, e in tale ruolo è coinvolto nella fase di analisi e validazione delle procedure operative, di customer service e di safety e security aeroportuali. Si aggiunga che tutti i commissari risultano aver frequentato il corso di aggiornamento professionale in materia di sicurezza aeroportuale tenutosi il 20 dicembre 2010 a cura di istruttori certificati ENAC.
La forza indiziaria degli elementi di prova forniti dalla resistente Aeroporto di Firenze S.p.a. in merito alle esperienze professionali dei commissari risiede, del resto, nel trattarsi di scritti provenienti da terzi estranei al giudizio, e non dalla stessa stazione appaltante, come erroneamente sostenuto dalle ricorrenti, le cui generiche contestazioni appaiono inidonee ad inficiare il quadro conoscitivo che emerge dai curricula.
4. Con il terzo motivo, le ricorrenti asseriscono la manifesta illegittimità della procedura sotto il profilo della palese carenza dei criteri per la valutazione delle offerte tecniche. Nessun criterio motivazionale per l’assegnazione dei punteggi sarebbe infatti rinvenibile nella legge di gara, né sarebbe stato dettato dalla commissione prima dell’apertura delle buste, in violazione dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006. Con il quarto motivo, si afferma poi che il difetto di motivazione delle valutazioni tecniche espresse dalla commissione troverebbe conferma nella scelta di procedere mediante attribuzione di coefficienti numerici, di per sé insufficienti ad esternare il percorso logico posto a fondamento del giudizio.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, hanno ricevuto in sede cautelare il vaglio del giudice d’appello, il quale ha delibato favorevolmente la prospettazione inerente la genericità dei criteri dettati dalla lex specialis e la consequenziale non intelligibilità delle valutazioni. Il collegio non ritiene, tuttavia, di poter condividere tali pur autorevoli indicazioni.
4.1. Ribadito che, nella specie, non può trovare diretta applicazione l’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, bensì i principi generali in materia di gare (cui ben può essere ricondotto l’onere di adeguata motivazione delle scelte tecniche effettuate dalla stazione appaltante), costituisce affermazione invalsa in giurisprudenza, e condivisibile, quella secondo cui nella fase di valutazione delle offerte l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita a condizione che il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro i quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia sufficientemente analitico da delimitare il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, rendendo così evidente l’iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico, in applicazione di puntuali criteri predeterminati, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2011, n. 1583). Se, dunque, il ricorso al punteggio numerico può reputarsi legittimo purché la discrezionalità della commissione risulti adeguatamente limitata ex ante, l’indagine va indirizzata alle clausole della legge di gara recanti la predeterminazione dei criteri per l’assegnazione dei punteggi tecnici: in primo luogo il bando, il cui paragrafo IV.2.1) individua i tre criteri del “modello organizzativo proposto per la specifica esecuzione dei Servizi in conformità a quanto richiesto dal Capitolato Speciale di Appalto, anche in relazione al personale impiegato” (massimo quindici punti), delle “modalità di gestione e controllo della qualità con specifico riferimento ai Servizi richiesti ed in conformità alle specifiche del Capitolato Speciale di Appalto” (massimo quindici punti), e delle “modalità di gestione della formazione ed aggiornamento del personale in conformità alle disposizioni di legge e del Capitolato Speciale di Appalto” (massimo dieci punti).
A sua volta, il disciplinare di gara individua una serie di sottocriteri, fra i quali ripartisce il punteggio massimo assegnato al criterio di riferimento: per il primo criterio, i sottocriteri “manuale delle procedure adottate per l’esecuzione dei Servizi” (dieci punti) e “Organigramma e Curricula del Direttore Tecnico e dei Supervisori presenti in turno” (cinque punti); per il secondo criterio, i sottocriteri “Programma di qualità con specifica indicazione dell’attività di Auditing interno” (sei punti), “Personale preposto all’attività di Auditing interno (curriculum vitae)” (quattro punti), “Procedure adottate per il rientro delle criticità rilevate in sede di Audit” (cinque punti); per il terzo criterio, i sottocriteri “Illustrazione piano di formazione di base e ricorrente del personale” (quattro punti), “Procedure adottate per il monitoraggio della formazione del personale” (quattro punti), “Eventuali ulteriori attività formative” (due punti).
4.2. L’incrocio dei criteri e sottocriteri appena esaminati determina la formazione di una griglia valutativa che appare perfettamente in grado di delimitare il giudizio della commissione e, allo stesso tempo, renderlo comprensibile, tenuto conto delle caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto ed, in particolare, della fondamentale circostanza che il contenuto e le modalità di prestazione dei servizi richiesti all’appaltatore sono integralmente e rigorosamente predeterminati non solo dal capitolato di gara, ma anche e soprattutto dalle fonti normative nazionali e sovranazionali, nonché dagli atti amministrativi generali che disciplinano la sicurezza aeroportuale. Se pertanto, contenuto del servizio e modalità di esecuzione delle prestazioni costituiscono un dato sostanzialmente comune a tutte le imprese partecipanti alla gara, la valutazione tecnica delle singole offerte non può che attenere, in primo luogo, alla qualità della struttura organizzativa apprestata dalle imprese concorrenti per fare fronte a quelle prestazioni: a questo fine, non può sfuggire agli operatori del settore come il sottocriterio “manuale di sicurezza” corrisponda al “programma di sicurezza” da predisporre in conformità alla direttiva ENAC del 29 aprile 2010 (attuativa del regolamento europeo n. 300/2008), e contenente la descrizione dei metodi e delle procedure, ivi comprese le procedure di controllo interno, da seguire per rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza aeroportuale; di modo che l’attribuzione del punteggio numerico non abbisogna certo di ulteriori specificazioni, riflettendo il giudizio della commissione sulla capacità di ciascuna impresa di eseguire efficacemente il servizio nel suo complesso (il riferimento al personale impiegato è inequivocabile in tal senso), oltre che sulla adeguata descrizione delle procedure in questione. Analoghe considerazioni valgono, evidentemente, per il sottocriterio “organigramma e curricula del direttore tecnico e dei supervisori presenti in turno”, con riferimento al quale il punteggio numerico non può esprimere altro che il giudizio sintetico sulla maggiore o minore ricchezza quantitativa e sulla qualificazione professionale delle figure apicali addette al servizio.
4.3. Allo stesso modo, posto che il controllo di qualità (audit interno) costituisce componente coessenziale dei servizi di sicurezza aeroportuale, non si vede di quali precisazioni necessiti il punteggio assegnato per il sottocriterio “programma di qualità con specifica indicazione dell’attività di auditing interno”, che chiaramente si riferisce alla presumibile efficacia delle modalità di gestione proposte per un’attività anch’essa dal contenuto normativamente predeterminato; così come all’efficacia delle modalità di gestione si riferisce il punteggio per il sottocriterio delle “procedure adottate per il rientro delle criticità rilevate in sede di audit”. Nel medesimo ambito, poi, il punteggio assegnato per il sottocriterio “personale preposto all’attività di auditing interno (curriculum vitae)” non può che riferirsi alla maggiore o minore qualificazione professionale dei soggetti incaricati di svolgere la specifica attività di auditing.
Infine, il criterio n. 3 (“descrizione della modalità di gestione della formazione e aggiornamento del personale”) e i relativi sottocriteri riecheggiano il paragrafo 11 della citata direttiva ENAC del 29 aprile 2010 (“selezione e formazione del personale”). Trattandosi, ancora una volta, di componente indefettibile dell’attività di sicurezza, il punteggio numerico è del tutto idoneo ad esprimere l’apprezzamento della commissione per, rispettivamente, la qualità del piano di formazione del personale, con riferimento alla formazione obbligatoria e a quella facoltativa, e il connesso monitoraggio.
4.4. A conferma della esaustività dei criteri valutativi dettati dalla legge di gara, può inoltre osservarsi come la distribuzione del punteggio tecnico tra i diversi sottocriteri risulti frazionata in modo tale che a nessuno di essi risulta attribuito un peso sproporzionato in relazione agli altri, e che a ciascuno corrisponda una porzione dell’offerta tecnica sufficientemente circoscritta per essere valutata nel suo complesso, rendendo superflua la formulazione di giudizi analitici integrativi (il sottocriterio con maggior peso è quello delle procedure adottate per l’esecuzione dei servizi, che rappresentano, del resto, il nucleo centrale dell’offerta). In altri termini, grazie alla suddivisione delle voci principali in un adeguato sistema di sottovoci, i nudi punteggi numerici, contenuti tra un minimo e un massimo ragionevoli, legittimamente assolvono alla funzione di esprimere il giudizio complessivo della commissione nei confronti delle diverse componenti dell’offerta, per poi venire sommati e così esprimere il giudizio complessivo finale sull’offerta stessa.
5. Con il quinto motivo, le ricorrenti denunciano la violazione dei principi di trasparenza, continuità delle sedute di gara e concentrazione, con riferimento alla circostanza che la gara sarebbe incorsa in lunghe e immotivate interruzioni con i plichi desigillati, senza che nei verbali si sia dato conto delle cautele adottate per la custodia delle offerte.
Il motivo è infondato.
La censura fa implicito rinvio all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle gare pubbliche, ai fini della tutela della segretezza delle offerte e per assicurare la par condicio e la trasparenza delle operazioni concorsuali, occorre che la commissione di gara predisponga particolari cautele per la conservazione delle buste contenenti le offerte, e di dette cautele faccia espressa menzione nel verbale di gara (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2011, n. 1368). Il collegio ritiene tuttavia di aderire alla contrapposta opinione che, nella mancata dettagliata indicazione nei verbali di gara delle specifiche modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte, non ravvisa motivo di illegittimità degli atti complessivamente posti in essere dalla commissione di gara, avendo piuttosto riguardo al fatto che, in concreto, non si sia verificata l’alterazione della documentazione allegata dai concorrenti (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1094). A fronte delle generiche allegazioni delle ricorrenti, le quali non forniscono alcun elemento obiettivo atto a ingenerare il ragionevole dubbio circa la corretta custodia dei plichi, vi è infatti la certezza che, al termine di ogni seduta, la commissione ha dato incarico al segretario di provvedere alla custodia dei documenti di gara, e, soprattutto, che l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica (seduta del 5 maggio 2011) e l’offerta economica (seduta del 9 maggio 2011) è stata preceduta dalla verifica dell’integrità e sigillatura delle buste stesse, dovendosi perciò escludere che le violazioni paventate si siano concretamente verificate; a meno di non voler ipotizzare che alcuna delle offerte possa essere stata sostituita “al buio”, cioè senza conoscere il contenuto delle offerte avversarie, il che è del tutto irragionevole e rivela il formalismo che inficia l’indirizzo ermeneutico più rigoroso, qualora applicato a prescindere dalle circostanze del caso di specie (d’altronde, la specificazione a verbale delle modalità di custodia non garantisce affatto che, astrattamente, i documenti di gara non possano venire comunque manomessi).
5.1. Quanto all’affermata lesione del principio di continuità delle gare, è noto che si tratta di regola non assoluta, ma tendenziale, posta a presidio della celerità delle operazioni e, con essa, del buon andamento e dell’efficienza dell’amministrazione, nonché dell’indipendenza di giudizio di chi presiede la gara (cfr., fra le molte, Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9577). All’interno della procedura in esame, è vero che tra la seduta dedicata all’esame della documentazione amministrativa e quella dedicata all’apertura delle offerte tecniche è intercorso un lasso di tempo considerevole (dal 29 marzo al 5 maggio 2011); ma è altrettanto vero che il rischio di influenza sulla commissione può essere escluso sia in astratto, giacché i criteri di valutazione erano, come si è visto, stati fissati anteriormente alla conoscenza delle offerte, sia in concreto, avendo le ricorrenti conseguito un punteggio tecnico di gran lunga migliore di quello dell’aggiudicataria: ancora una volta, non può pertanto ammettersi che l’accoglimento del gravame sia fatto dipendere da ragioni meramente formalistiche e congetturali.
I pochi giorni trascorsi fra l’aperture delle offerte tecniche e quella delle offerte economiche non determinano, invece, alcuna apprezzabile soluzione di continuità delle operazioni di gara, e si giustificano per la necessità di convocare la seduta pubblica con adeguato preavviso.
6. Con il sesto motivo, le società ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 71 D.Lgs. n. 163/2006 e dei principi di trasparenza e par condicio, con riguardo ai chiarimenti resi dalla stazione appaltante sino nell’imminenza del termine per la presentazione delle offerte (in particolare, ai chiarimenti attinenti al numero di pagine ammesso per l’illustrazione dell’offerta tecnica). La dedotta illegittimità coinvolgerebbe altresì il bando di gara, nella parte in cui precisava che i chiarimenti avrebbero potuto essere chiesti fino a sette giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte.
L’inapplicabilità alla procedura per cui è causa dell’art. 71 cit., non richiamato dall’art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, impone di concentrare l’indagine sulle prospettate violazioni di principio, le quali tuttavia non sussistono nella misura in cui, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la sanzione dell’esclusione comminata dal paragrafo C.2 del disciplinare di gara palesemente non riguarda l’eventuale inosservanza del numero massimo di pagine (venti) per le tre componenti dell’offerta tecnica, bensì il mancato inserimento delle informazioni richieste. Ne consegue che, mentre le ricorrenti ben avrebbero potuto presentare un’offerta redatta su un numero di pagine superiore al limite indicato, i chiarimenti offerti in merito dalla stazione appaltante debbono ritenersi sostanzialmente superflui e ininfluenti sul corso della gara, stante il chiaro disposto della lex specialis.
Non è dato sapere quali siano gli “altri chiarimenti, tutti significativi per la partecipazione e rilevanti ai fini della busta amministrativa” cui le ricorrenti si riferiscono, di talché, per questo aspetto, la censura finisce per essere inammissibilmente generica.
7. Con il settimo motivo, si sostiene che, sebbene le imprese prima e seconda classificata abbiano formulato offerte economiche non in linea con il costo del lavoro, come determinato dalle tabelle ministeriali e dalla contrattazione collettiva, illegittimamente la stazione appaltante avrebbe omesso la doverosa verifica di anomalia.
Sul punto, sia sufficiente rilevare che le offerte prime classificate non superano la soglia di anomalia stabilita dall’art. 86 D.Lgs. n. 163/2006, pedissequamente richiamato alla pagina 12 del disciplinare di gara. In ogni caso, l’offerta dell’aggiudicataria S[…] (euro 18,54 orari) appare perfettamente in linea con il costo medio del lavoro tabellarmente stabilito, e questo a più forte ragione ove si consideri che il servizio presso l’aeroporto è articolato in modo da consentire ictu oculi l’impiego dello stesso personale anche in altri servizi (si vedano gli “orari di svolgimento dei servizi” di cui all’art. 8 del capitolato d’appalto): diversamente, si dovrebbe concludere per l’inadeguatezza anche dell’offerta economica delle ricorrenti.
8. Con l’ottavo e ultimo motivo, le società ricorrenti stigmatizzano l’illogicità dei giudizi espressi dalla commissione giudicatrice, la quale avrebbe attribuito punteggi elevati a offerte non conformi alle prescrizioni impartite da ENAC, Polizia di frontiera e dalla stessa Aeroporto di Firenze S.p.a. in sede di comitato di sicurezza aeroportuale, ovvero alle vigenti regole di sicurezza.
La censura è inammissibile per difetto di interesse nella parte in cui si appunta nei confronti delle valutazioni espresse dalla commissione circa l’offerta dell’istituto Corpo Vigili Giurati, classificatosi in posizione deteriore rispetto alle ricorrenti, e infondata nella parte in cui è diretta nei confronti dell’offerta S[…]: altro è, evidentemente, la dotazione d’ordinanza delle guardie particolari giurate, ivi compresa l’arma personale, che costituisce l’oggetto di una descrizione di carattere generale contenuta nell’offerta dell’aggiudicataria, altro il rispetto dei divieti di porto delle armi all’interno dell’aeroporto. Per il resto le deduzioni delle ricorrenti, assolutamente generiche, non permettono di ricostruire in termini di manifesta, generalizzata irragionevolezza l’operato della commissione.
9. In forza di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite possono essere compensate, alla luce delle divergenti valutazioni di merito emerse in seno alla fase cautelare del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)